Art. 128.
                    Omissione dalle liste di leva

  Colui  che,  essendo soggetto alla leva, fu omesso nella formazione
delle  liste  della sua classe e nomi si presento' spontaneamente per
concorrere alla leva della classe stessa, rimanendo in tale posizione
fino  alla  chiusura  della leva medesima, e' ritenuto reo di essersi
sottratto alla leva.