Art. 128.
Omissione dalle liste di leva
Colui che, essendo soggetto alla leva, fu omesso nella formazione
delle liste della sua classe e nomi si presento' spontaneamente per
concorrere alla leva della classe stessa, rimanendo in tale posizione
fino alla chiusura della leva medesima, e' ritenuto reo di essersi
sottratto alla leva.