Art. 129. Omissione, indebita cancellazione dalle note preparatorie per la formazione delle liste di leva di mare o indebita inclusione nelle stesse. Chiunque, con frode o con raggiri, si renda responsabile di omissione o indebita cancellazione di giovani soggetti alla leva di mare, dalle note preparatorie della medesima, oppure di indebita inclusione nelle note stesse di giovani senza i requisiti per appartenere alla leva di mare, e' ritenuto reo di omissione, indebita cancellazione dalle note preparatorie o indebita inclusione nelle note stesse.