Art. 129.
Omissione,  indebita  cancellazione  dalle  note  preparatorie per la
  formazione  delle liste di leva di mare o indebita inclusione nelle
  stesse.

  Chiunque,  con  frode  o  con  raggiri,  si  renda  responsabile di
omissione  o  indebita cancellazione di giovani soggetti alla leva di
mare,  dalle  note  preparatorie  della  medesima, oppure di indebita
inclusione  nelle  note  stesse  di  giovani  senza  i  requisiti per
appartenere alla leva di mare, e' ritenuto reo di omissione, indebita
cancellazione  dalle  note  preparatorie  o indebita inclusione nelle
note stesse.