Art. 131.
Pene per  ommissione,  indebita  cancellazione  o indebita inclusione
    nelle note preparatorie per la formazione delle liste di leva

  I  colpevoli  di  omissione  o di indebita cancellazione dalle note
preparatorie  o  di indebita inclusione nelle note stesse sono puniti
con la reclusione fino a sei mesi e con la multa fino a L. 20.000.