Art. 131.
Pene per ommissione, indebita cancellazione o indebita inclusione
nelle note preparatorie per la formazione delle liste di leva
I colpevoli di omissione o di indebita cancellazione dalle note
preparatorie o di indebita inclusione nelle note stesse sono puniti
con la reclusione fino a sei mesi e con la multa fino a L. 20.000.