Art. 134. Reati commessi per sottrarsi agli obblighi del servizio militare Gli iscritti di leva o i militari in congedo che, al fine di sottrarsi permanentemente o temporaneamente all'obbligo del servizio militare o ad un particolare servizio di un corpo, di un'arma o di una specialita', o comunque di menomare la loro incondizionata idoneita' al servizio militare, commettono alcuno dei reati previsti negli articoli da 157 a 163 del Codice penale militare di pace e dall'art. 115 del Codice penale militare di guerra, sono puniti secondo le disposizioni di detti articoli. I reati di cui al comma precedente appartengono alla cognizione della autorita' giudiziaria militare.