Art. 134.
  Reati commessi per sottrarsi agli obblighi del servizio militare

  Gli  iscritti  di  leva  o  i  militari  in congedo che, al fine di
sottrarsi  permanentemente o temporaneamente all'obbligo del servizio
militare  o  ad  un particolare servizio di un corpo, di un'arma o di
una  specialita',  o  comunque  di  menomare  la  loro incondizionata
idoneita'  al servizio militare, commettono alcuno dei reati previsti
negli  articoli  da  157  a  163 del Codice penale militare di pace e
dall'art.  115  del  Codice  penale  militare  di guerra, sono puniti
secondo le disposizioni di detti articoli.
  I  reati  di  cui  al comma precedente appartengono alla cognizione
della autorita' giudiziaria militare.