Art. 135.
Renitenza
E' considerato renitente:
a) l'iscritto che senza legittimo motivo, nel giorno prefisso,
non si presenti all'esame personale ed arruolamento o alla nuova
visita disposta agli effetti di cui al secondo e quarto comma
dell'art. 53 e al primo e terzo comma dell'art. 75 o che trovandosi
all'estero non regoli la sua posizione di leva nei termini all'uopo
fissati;
b) l'iscritto che, pur essendosi presentato al Consiglio di leva,
non adempia all'obbligo di sottoporsi all'esame personale;
c) l'iscritto che, trovandosi in navigazione o impegnato in
campagne di pesca periodica, non regoli la sua posizione di leva nei
termini fissati dall'art. 63, quinto comma;
d) il marinaio mercantile, non militare in congedo, che si
sottragga all'arruolamento eccezionale previsto dai precedenti
articoli 125 e 126.
La dichiarazione di resistenza e' pronunciata dal Consiglio di leva
per tutti gli iscritti alla leva.
Per gli arruolati eccezionalmente nella Marina militare, di cui
alla lettera d), la dichiarazione di renitenza e' pronunciata,
all'estero, dalle autorita' diplomatico-consolari o dai comandanti
delle navi militari.