Art. 135.
                              Renitenza

  E' considerato renitente:
    a)  l'iscritto  che  senza legittimo motivo, nel giorno prefisso,
non  si  presenti  all'esame  personale  ed arruolamento o alla nuova
visita  disposta  agli  effetti  di  cui  al  secondo  e quarto comma
dell'art.  53  e al primo e terzo comma dell'art. 75 o che trovandosi
all'estero  non  regoli la sua posizione di leva nei termini all'uopo
fissati;
    b) l'iscritto che, pur essendosi presentato al Consiglio di leva,
non adempia all'obbligo di sottoporsi all'esame personale;
    c)  l'iscritto  che,  trovandosi  in  navigazione  o impegnato in
campagne  di pesca periodica, non regoli la sua posizione di leva nei
termini fissati dall'art. 63, quinto comma;
    d)  il  marinaio  mercantile,  non  militare  in  congedo, che si
sottragga   all'arruolamento   eccezionale  previsto  dai  precedenti
articoli 125 e 126.
  La dichiarazione di resistenza e' pronunciata dal Consiglio di leva
per tutti gli iscritti alla leva.
  Per  gli  arruolati  eccezionalmente  nella Marina militare, di cui
alla  lettera  d),  la  dichiarazione  di  renitenza  e' pronunciata,
all'estero,  dalle  autorita'  diplomatico-consolari o dai comandanti
delle navi militari.