Art. 136.
Liste dei renitenti
Subito dopo la chiusura della sessione di leva, gli Uffici di leva
di terra e di mare compilano la lista dei renitenti.
Dieci giorni dopo la chiusura di detta sessione, i presidenti dei
Consigli di leva provvedono perche' sia pubblicata la lista medesima
nell'albo pretorio dei comuni interessati.
I renitenti possono essere fermati e tradotti innanzi ai Consigli
di leva dagli agenti della forza pubblica non appena sia avvenuta
tale pubblicazione, od anche prima, per ordine scritto del presidente
del Consiglio di leva, quando si tratti di renitenti la cui residenza
sia nota.
Dalla lista vengono successivamente cancellati i deceduti e quelli
che, dopo il fermo la spontaneo presentazione siano stati arruolati
od abbiano altrimenti definito la loro posizione.