Art. 136.
                         Liste dei renitenti

  Subito  dopo la chiusura della sessione di leva, gli Uffici di leva
di terra e di mare compilano la lista dei renitenti.
  Dieci  giorni  dopo la chiusura di detta sessione, i presidenti dei
Consigli  di leva provvedono perche' sia pubblicata la lista medesima
nell'albo pretorio dei comuni interessati.
  I  renitenti  possono essere fermati e tradotti innanzi ai Consigli
di  leva  dagli  agenti  della forza pubblica non appena sia avvenuta
tale pubblicazione, od anche prima, per ordine scritto del presidente
del Consiglio di leva, quando si tratti di renitenti la cui residenza
sia nota.
  Dalla  lista vengono successivamente cancellati i deceduti e quelli
che,  dopo  il fermo la spontaneo presentazione siano stati arruolati
od abbiano altrimenti definito la loro posizione.