Art. 137. Esame personale eventuale denuncia, incorporazione o dei residenti I renitenti che si presentino spontaneamente, o che vengano fermati e tradotti, debbono essere esaminati dal Consiglio di leva nella, seduta eventualmente in corso o in quella successiva alla loro presentazione o fermo per essere arruolati, se riconosciuti idonei al servizio militare. Per i renitenti che, pur essendosi presentati, non adempiono all'obbligo di sottoporsi all'esame personale, il Consiglio di leva procede all'arruolamento senza, visita. E' facolta' del Consiglio di leva di annullare - nei casi e nei limiti previsti dal regolamento - la dichiarazione di renitenza. Il renitente per il quale non sia intervenuto tale annullamento e' denunciato dal presidente del Consiglio di leva, all'autorita' giudiziaria ordinaria, la quale procede in conformita' dei seguenti articoli 138 e 141. I renitenti che siano arruolati ed appartengano a classe o contingente o scaglione gia' chiamato alle armi debbono essere incorporati con la chiamata eventualmente in corso o con quella successiva all'arruolamento, a meno che non abbiano titolo all'ammissione all'eventuale dispensa o esenzione dal compiere la ferma di leva, o al ritardo od al rinvio ai sensi del presente decreto. Essi seguono le sorti della classe, contingente o scaglione con il quale sono stati incorporati. Per i renitenti residenti all'estero, valgono le disposizioni di cui al precedente art 56.