Art. 137.
 Esame personale eventuale denuncia, incorporazione o dei residenti

  I renitenti che si presentino spontaneamente, o che vengano fermati
e  tradotti,  debbono  essere  esaminati dal Consiglio di leva nella,
seduta  eventualmente  in  corso  o  in  quella  successiva alla loro
presentazione o fermo per essere arruolati, se riconosciuti idonei al
servizio militare.
  Per  i  renitenti  che,  pur  essendosi  presentati,  non adempiono
all'obbligo  di  sottoporsi all'esame personale, il Consiglio di leva
procede all'arruolamento senza, visita.
  E'  facolta'  del  Consiglio  di leva di annullare - nei casi e nei
limiti previsti dal regolamento - la dichiarazione di renitenza.
  Il  renitente per il quale non sia intervenuto tale annullamento e'
denunciato  dal  presidente  del  Consiglio  di  leva,  all'autorita'
giudiziaria  ordinaria,  la quale procede in conformita' dei seguenti
articoli 138 e 141.
  I  renitenti  che  siano  arruolati  ed  appartengano  a  classe  o
contingente  o  scaglione  gia'  chiamato  alle  armi  debbono essere
incorporati  con  la  chiamata  eventualmente  in  corso o con quella
successiva   all'arruolamento,   a   meno   che  non  abbiano  titolo
all'ammissione  all'eventuale  dispensa  o  esenzione dal compiere la
ferma  di  leva,  o  al  ritardo  od  al rinvio ai sensi del presente
decreto.
  Essi  seguono le sorti della classe, contingente o scaglione con il
quale sono stati incorporati.
  Per  i  renitenti  residenti all'estero, valgono le disposizioni di
cui al precedente art 56.