Art. 138.
Pene per i renitenti
Il reato di renitenza e' punito con la pena della reclusione da uno
a due anni. I limiti minimo e massimo di detta pena sono ridotti:
a due e a sei mesi per coloro che si presentano spontaneamente
prima della scadenza di un anno dal giorno della dichiarazione di
renitenza;
a sei mesi e ad un anno per coloro che si presentano
spontaneamente dopo il suddetto limite di tempo a un mese e ad un
anno per coloro che, fermati e tradotti davanti al Consiglio di leva,
siano stati giudicati inabili al servizio militare.
a un mese e a tre mesi, ovvero a un mese e a sei mesi per coloro
che, presentatisi spontaneamente entro un anno dalla dichiarazione di
resistenza, ovvero dopo trascorso l'anno dalla dichiarazione stessa,
siano stati giudicati inabili al servizio militare.
Le pene stabilite dal presente articolo sono annientate fino al
doppio in tempo di guerra.
La pena a cui sono condannati i renitenti che non abbiano titolo
alla eventuale dispensa o alla esenzione dalla prestazione del
servizio viene scontata quando essi sono inviati in congedo
illimitato.