Art. 138.
                        Pene per i renitenti

  Il reato di renitenza e' punito con la pena della reclusione da uno
a due anni. I limiti minimo e massimo di detta pena sono ridotti:
    a  due  e  a sei mesi per coloro che si presentano spontaneamente
prima  della  scadenza  di  un anno dal giorno della dichiarazione di
renitenza;
    a   sei   mesi  e  ad  un  anno  per  coloro  che  si  presentano
spontaneamente  dopo  il  suddetto  limite di tempo a un mese e ad un
anno per coloro che, fermati e tradotti davanti al Consiglio di leva,
siano stati giudicati inabili al servizio militare.
    a  un mese e a tre mesi, ovvero a un mese e a sei mesi per coloro
che, presentatisi spontaneamente entro un anno dalla dichiarazione di
resistenza,  ovvero dopo trascorso l'anno dalla dichiarazione stessa,
siano stati giudicati inabili al servizio militare.
  Le  pene  stabilite  dal  presente articolo sono annientate fino al
doppio in tempo di guerra.
  La  pena  a  cui sono condannati i renitenti che non abbiano titolo
alla  eventuale  dispensa  o  alla  esenzione  dalla  prestazione del
servizio   viene   scontata  quando  essi  sono  inviati  in  congedo
illimitato.