Art. 139.
Ammissione dei renitenti all'eventuale dispensa o esenzione dal
compiere la ferma di leva
Il renitente per il quale sia intervenuto l'annullamento della
dichiarazione di renitenza ai sensi del terzo comma del precedente
art. 137, o che sia stato assolto dalla autorita' giudiziaria, e',
considerato, ai fini dell'ammissione all'eventuale dispensa o
esenzione dal compiere la ferma di leva, alla stessa stregua degli
iscritti regolarmente presentatisi.
La stessa norma si applica al renitente denunciato fino a che non
sia intervenuta sentenza di condanna. Ove intervenga la condanna,
l'eventuale dispensa a esenzione dal compiere la ferma di leva e'
revocata, a meno che il titolo esistente prima dell'arruolamento
sussista anche dopo la condanna.
Il renitente condannato puo' utilmente invocare il beneficio
dell'eventuale, dispensa o esenzione dal compiere la ferina di leva,
per uno dei titoli previsti dal precedente articolo 91, purche' il
titolo sia sorto dopo l'arruolamento.