Art. 139.
Ammissione dei renitenti   all'eventuale  dispensa  o  esenzione  dal
                      compiere la ferma di leva

  Il  renitente  per  il  quale  sia intervenuto l'annullamento della
dichiarazione  di  renitenza  ai sensi del terzo comma del precedente
art.  137,  o  che sia stato assolto dalla autorita' giudiziaria, e',
considerato,   ai   fini  dell'ammissione  all'eventuale  dispensa  o
esenzione  dal  compiere  la ferma di leva, alla stessa stregua degli
iscritti regolarmente presentatisi.
  La  stessa  norma si applica al renitente denunciato fino a che non
sia  intervenuta  sentenza  di  condanna. Ove intervenga la condanna,
l'eventuale  dispensa  a  esenzione  dal compiere la ferma di leva e'
revocata,  a  meno  che  il  titolo esistente prima dell'arruolamento
sussista anche dopo la condanna.
  Il  renitente  condannato  puo'  utilmente  invocare  il  beneficio
dell'eventuale,  dispensa o esenzione dal compiere la ferina di leva,
per  uno  dei  titoli previsti dal precedente articolo 91, purche' il
titolo sia sorto dopo l'arruolamento.