Art. 141.
Pene per i favoreggiatori dei renitenti
Chiunque occulti o ammetta al suo servizio un renitente e' punito
con la reclusione fino a sei mesi.
Chiunque cooperi alla fuga di un renitente e' punito con la
reclusione da un mese a un anno.
La stessa pena si applica a coloro che con artifizi o raggiri
impediscano o ritardino la presentazione all'esame personale di un
iscritto.
Se il colpevole e pubblico ufficiale, ministro di culto, agente o
impiegato dello Stato, la pena e' elevata fino a due anni di
reclusione ed e' comminata la multa estensibile fino a L. 80.000.