Art. 141.
               Pene per i favoreggiatori dei renitenti

  Chiunque  occulti  o ammetta al suo servizio un renitente e' punito
con la reclusione fino a sei mesi.
  Chiunque  cooperi  alla  fuga  di  un  renitente  e'  punito con la
reclusione da un mese a un anno.
  La  stessa  pena  si  applica  a  coloro che con artifizi o raggiri
impediscano  o  ritardino  la presentazione all'esame personale di un
iscritto.
  Se  il  colpevole e pubblico ufficiale, ministro di culto, agente o
impiegato  dello  Stato,  la  pena  e'  elevata  fino  a  due anni di
reclusione ed e' comminata la multa estensibile fino a L. 80.000.