Art. 142.
                            Prescrizione

  I  reati  di  omissione  dolosa o cancellazione indebita dalle note
preparatorie  della  leva di mare o dalle liste di leva di terra e di
mare, nonche' il reato di renitenza, si estinguono per prescrizione.
  Tale prescrizione inizia a decorrere dalla data in cui il renitente
sarebbe stato collocato in congedo assoluto per eta'.