Art. 142.
Prescrizione
I reati di omissione dolosa o cancellazione indebita dalle note
preparatorie della leva di mare o dalle liste di leva di terra e di
mare, nonche' il reato di renitenza, si estinguono per prescrizione.
Tale prescrizione inizia a decorrere dalla data in cui il renitente
sarebbe stato collocato in congedo assoluto per eta'.