Art. 144.
Responsabilita' dei funzionari  dello  Stato  per azioni contrastanti
                        col presente decreto

  Il pubblico ufficiale, l'agente o l'impiegato dello Stato che sotto
qualsiasi  pretesto  abbia,  in  opposizione al disposto della legge,
autorizzato  o  consentito  passaggio dalla leva di mare alla leva di
terra o effettuato trasferimenti di ruoli o deliberatamente omesso di
attuare i provvedimenti previsti dal n. 1 del secondo comma dell'art.
14   del   presente   decreto,   ovvero   autorizzato  od  a  ammesso
all'eventuale  dispensa  o  esenzione  dal  compimento della ferma di
leva,  consentito  riforme,  esclusioni dal servizio militare, ovvero
autorizzato od ammesso alla dispensa od ai benefici previsti nel Capo
IX  o  abbia  dato  arbitraria  estensione  sia alla durata, sia alle
regole  e  condizioni  della  chiamata alla leva e degli arruolamenti
volontari,  e'  punito  con le pene previste dall'art. 323 del Codice
penale, senza pregiudizio delle maggiori pene stabilite dalla legge.