Art. 144.
Responsabilita' dei funzionari dello Stato per azioni contrastanti
col presente decreto
Il pubblico ufficiale, l'agente o l'impiegato dello Stato che sotto
qualsiasi pretesto abbia, in opposizione al disposto della legge,
autorizzato o consentito passaggio dalla leva di mare alla leva di
terra o effettuato trasferimenti di ruoli o deliberatamente omesso di
attuare i provvedimenti previsti dal n. 1 del secondo comma dell'art.
14 del presente decreto, ovvero autorizzato od a ammesso
all'eventuale dispensa o esenzione dal compimento della ferma di
leva, consentito riforme, esclusioni dal servizio militare, ovvero
autorizzato od ammesso alla dispensa od ai benefici previsti nel Capo
IX o abbia dato arbitraria estensione sia alla durata, sia alle
regole e condizioni della chiamata alla leva e degli arruolamenti
volontari, e' punito con le pene previste dall'art. 323 del Codice
penale, senza pregiudizio delle maggiori pene stabilite dalla legge.