Art. 145.
Punibilita'  dell'iscritto  e  del favoreggiatore colpevole di reati,
  ancorche' non si trovi nel territorio della Repubblica.

  L'iscritto  che,  per  sottrarsi all'obbligo del servizio militare,
commetta  in  territorio estero reati previsti dal presente decreto o
dal  Codice penale e' punito secondo la legge italiana, ancorche' non
si trovi nel territorio della Repubblica.
  Il  cittadino  o lo straniero che in territorio estero concorra, in
qualsiasi modo, nel reato commesso dall'iscritto e' punito secondo la
legge   italiana,   ancorche'  non  si  trovi  nel  territorio  della
Repubblica.  Se sia stato giudicato all'estero per il medesimo fatto,
e'  giudicato nuovamente nella Repubblica, qualora il Ministro per la
giustizia ne faccia richiesta.