Art. 145. Punibilita' dell'iscritto e del favoreggiatore colpevole di reati, ancorche' non si trovi nel territorio della Repubblica. L'iscritto che, per sottrarsi all'obbligo del servizio militare, commetta in territorio estero reati previsti dal presente decreto o dal Codice penale e' punito secondo la legge italiana, ancorche' non si trovi nel territorio della Repubblica. Il cittadino o lo straniero che in territorio estero concorra, in qualsiasi modo, nel reato commesso dall'iscritto e' punito secondo la legge italiana, ancorche' non si trovi nel territorio della Repubblica. Se sia stato giudicato all'estero per il medesimo fatto, e' giudicato nuovamente nella Repubblica, qualora il Ministro per la giustizia ne faccia richiesta.