Art. 147.
Mancanza alla chiamata
Gli iscritti arruolati o i militari in congedo che commettono i
reati di mancanza alla chiamata previsti dai Codice penale militare
di pace o dal Codice penale militare di guerra o da altre leggi
penali militari sono puniti con le pene ivi stabilite.
I reati di cui al comma precedente appartengono alla cognizione
dell'autorita' giudiziaria militare.