Art. 147.
                       Mancanza alla chiamata

  Gli  iscritti  arruolati  o  i militari in congedo che commettono i
reati  di  mancanza alla chiamata previsti dai Codice penale militare
di  pace  o  dal  Codice  penale  militare di guerra o da altre leggi
penali militari sono puniti con le pene ivi stabilite.
  I  reati  di  cui  al comma precedente appartengono alla cognizione
dell'autorita' giudiziaria militare.