Art. 150.
Contravvenzioni  per inadempienze circa le dichiarazioni di residenza
  e le chiamate di controllo o per imbarco non autorizzato su navi di
  bandiera estera.

  I   militari   in  congedo  illimitato  provvisorio  o  in  congedo
illimitato  i  quali  omettano  di  notificare  il  cambiamento della
propria  residenza ed abitazione, oppure manchino, senza giustificato
motivo,   alle  chiamate  di  controllo,  sono  puniti,  a  richiesta
dell'autorita' militare, con l'ammenda da L. 1000 a L. 75.000.
  In tempo di guerra o di mobilitazione, totale o parziale, la misura
dell'ammenda  stabilita  nel  comma  precedente puo' essere aumentata
fino a L. 240.000.
  Non  si  fa luogo alla richiesta, da parte dell'Autorita' militare,
qualora  il  contravventore  paghi,  entro  un  mese  dalla  data  di
notificazione    del   processo   verbale   di   accertamento   della
contravvenzione,   una   somma  equivalente  al  quinto  del  massimo
dell'ammenda.
  La richiesta, in ogni caso, non puo' essere piu' proposta decorsi i
tre  mesi  dal  giorno  in  cui l'autorita' militare ha avuto notizia
dell'omissione.