Art. 150. Contravvenzioni per inadempienze circa le dichiarazioni di residenza e le chiamate di controllo o per imbarco non autorizzato su navi di bandiera estera. I militari in congedo illimitato provvisorio o in congedo illimitato i quali omettano di notificare il cambiamento della propria residenza ed abitazione, oppure manchino, senza giustificato motivo, alle chiamate di controllo, sono puniti, a richiesta dell'autorita' militare, con l'ammenda da L. 1000 a L. 75.000. In tempo di guerra o di mobilitazione, totale o parziale, la misura dell'ammenda stabilita nel comma precedente puo' essere aumentata fino a L. 240.000. Non si fa luogo alla richiesta, da parte dell'Autorita' militare, qualora il contravventore paghi, entro un mese dalla data di notificazione del processo verbale di accertamento della contravvenzione, una somma equivalente al quinto del massimo dell'ammenda. La richiesta, in ogni caso, non puo' essere piu' proposta decorsi i tre mesi dal giorno in cui l'autorita' militare ha avuto notizia dell'omissione.