Art. 151.
Conversione dell'ammenda in pena detentiva
In caso di insolvibilita' del condannato, la pena dell'ammenda
prevista dal precedente articolo si converte in pena detentiva, col
ragguaglio di un giorno per ogni lire cinquemila o frazione di lire
cinquemila.
Il condannato puo' sempre far cessare la pena sostituita pagando
l'ammenda, dedotta la somma corrispondente alla pena detentiva
sofferta, col ragguaglio stabilito dal precedente comma.
La pena detentiva puo' essere sostituita dalla prestazione di
un'opera determinata a servizio dell'Amministrazione militare,
ragguagliandosi due giorni di lavoro ad un giorno di pena.