Art. 151.
             Conversione dell'ammenda in pena detentiva

  In  caso  di  insolvibilita'  del  condannato, la pena dell'ammenda
prevista  dal  precedente articolo si converte in pena detentiva, col
ragguaglio  di  un giorno per ogni lire cinquemila o frazione di lire
cinquemila.
  Il  condannato  puo'  sempre far cessare la pena sostituita pagando
l'ammenda,  dedotta  la  somma  corrispondente  alla  pena  detentiva
sofferta, col ragguaglio stabilito dal precedente comma.
  La  pena  detentiva  puo'  essere  sostituita  dalla prestazione di
un'opera   determinata   a  servizio  dell'Amministrazione  militare,
ragguagliandosi due giorni di lavoro ad un giorno di pena.