Art. 152.
                  Cognizione delle contravvenzioni

  La  cognizione  delle  contravvenzioni all'obbligo di notificare il
cambiamento di residenza e di abitazione appartiene alla magistratura
ordinaria;  quella  relativa  all'obbligo  della  presentazione  alle
chiamate di controllo spetta alla magistratura militare.
  Nei   procedimenti   per   la   contravvenzione  all'obbligo  della
presentazione  alla  chiamata  di  controllo puo', senza procedersi a
dibattimento,  pronunciarsi  condanna  con  decreto, secondo le norme
stabilite dall'art. 382 del Codice penale militare di pace.
  Il contravventore e' ammesso a pagare, a titolo di oblazione, prima
dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna,
una  somma  pari  alla terza parte del massimo dell'ammenda stabilita
dalla legge per il reato commesso, oltre le spese di procedimento.