Art. 152.
Cognizione delle contravvenzioni
La cognizione delle contravvenzioni all'obbligo di notificare il
cambiamento di residenza e di abitazione appartiene alla magistratura
ordinaria; quella relativa all'obbligo della presentazione alle
chiamate di controllo spetta alla magistratura militare.
Nei procedimenti per la contravvenzione all'obbligo della
presentazione alla chiamata di controllo puo', senza procedersi a
dibattimento, pronunciarsi condanna con decreto, secondo le norme
stabilite dall'art. 382 del Codice penale militare di pace.
Il contravventore e' ammesso a pagare, a titolo di oblazione, prima
dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna,
una somma pari alla terza parte del massimo dell'ammenda stabilita
dalla legge per il reato commesso, oltre le spese di procedimento.