Art. 153.
Contravvenzioni  per  coloro  che  ostacolino o traggano in inganno i
  Comandanti  di  porto  e gli ufficiali designati alle operazioni di
  indagine  e  di  controllo  per l'inclusione nelle liste di leva di
  mare  di coloro che vi sono soggetti in base al art. 2 del presente
  decreto.

  I  dirigenti  di  cantieri  navali  o  di stabilimenti meccanici od
industriali o di qualsiasi altro ente o societa' tenuti a segnalare i
giovani  soggetti  alla  leva  di  mare, che ostacolino o traggano in
inganno i Comandanti di porto o gli ufficiali appositamente designati
negli  accertamenti  di cui all'ultimo comma dell'art. 2, sono puniti
con la multa da L. 80.000 a L. 400.000.