Art. 197.
             (Pagamento delle pensioni e degli assegni)

  La  rata di pensione o di assegno rinnovabile scade il Ministro per
il  tesoro  puo'  disporre  che  il  pagamento delle pensioni e degli
assegni  sia  effettuato  nel  corso  del  mese  di  scadenza  con le
modalita' che saranno determinate con suo decreto.
  In  caso di decesso del titolare prima del giorno di scadenza della
rata  di  pensione  o  di  assegno, non si promuove azione contro gli
eredi  per  la  restituzione  all'erario  dell'importo riscosso per i
giorni  che intercorrono tra la morte dell'assegnatario e la fine del
mese.
  Le  pensioni  e  gli assegni pagabili all'estero sono corrisposti a
trimestre  intero  maturato,  alla  scadenza  che sara' stabilita dal
Ministro per il tesoro con proprio decreto.
  Il  primo  comma del presente articolo avra' effetto dalla data che
sara' stabilita con decreto del Ministro per il tesoro.
  Nel  caso  di  cessazione  del  diritto da parte di un compartecipe
della  pensione  di  riversibilita',  la riduzione della misura della
pensione si effettua, ai fini del pagamento, dal giorno di decorrenza
della  rata  successiva  alla  data  in  cui si verifica l'evento che
determina la cessazione del diritto stesso.