Art. 197. (Pagamento delle pensioni e degli assegni) La rata di pensione o di assegno rinnovabile scade il Ministro per il tesoro puo' disporre che il pagamento delle pensioni e degli assegni sia effettuato nel corso del mese di scadenza con le modalita' che saranno determinate con suo decreto. In caso di decesso del titolare prima del giorno di scadenza della rata di pensione o di assegno, non si promuove azione contro gli eredi per la restituzione all'erario dell'importo riscosso per i giorni che intercorrono tra la morte dell'assegnatario e la fine del mese. Le pensioni e gli assegni pagabili all'estero sono corrisposti a trimestre intero maturato, alla scadenza che sara' stabilita dal Ministro per il tesoro con proprio decreto. Il primo comma del presente articolo avra' effetto dalla data che sara' stabilita con decreto del Ministro per il tesoro. Nel caso di cessazione del diritto da parte di un compartecipe della pensione di riversibilita', la riduzione della misura della pensione si effettua, ai fini del pagamento, dal giorno di decorrenza della rata successiva alla data in cui si verifica l'evento che determina la cessazione del diritto stesso.