Art. 198.
                          (Arrotondamento)

  L'importo  annuo  della  pensione  o  dell'assegno  rinnovabile  e'
arrotondato, per eccesso, a lire cento.
  Per  l'arrotondamento  dell'importo  netto  mensile  delle suddette
competenze, si applicano le norme generali sulle competenze spettanti
ai dipendenti statali.