Art. 202. 
(Adeguamento delle norme sui  pagamenti  e  sulla  imputazione  delle
                         spese per pensioni) 
 
  Il  Ministro  per  il  tesoro,  con  decreto  da  sottoporre   alla
registrazione della Corte dei conti, potra' emanare disposizioni  sui
servizi  concernenti  il  pagamento  delle  pensioni   in   relazione
all'aggiornamento delle tecniche meccanografiche ed elettroniche. 
  Le pensioni ordinarie e gli assegni temporanei  e  rinnovabili  dei
dipendenti civili e militari delle amministrazioni dello Stato e  dei
loro congiunti, pagabili  a  mezzo  di  ruoli  di  spesa  fissa,  con
esclusione dei trattamenti di  quiescenza  gravanti  sui  bilanci  di
amministrazioni  ed  Aziende  autonome,  sono  imputati  ad  apposito
capitolo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero
del tesoro. 
  L'esercizio finanziario di decorrenza e le modalita' di  attuazione
della disposizione di cui al comma precedente saranno  stabilite  con
decreto del Ministro per il tesoro.  Restano  ferme  le  attribuzioni
delle competenti amministrazioni centrali e periferiche  dello  Stato
in materia di  liquidazione  e  di  ordinazione  di  pagamento  delle
pensioni nonche' quelle dei rispettivi organi di controllo centrali e
periferici.