Art. 196 (Art. 46 Cod. Str.) 
   (Caratteristiche dei veicoli per uso di bambini o di invalidi) 
  1. I veicoli per uso di bambini o  di  invalidi  devono  presentare
caratteristiche costruttive tali da non  determinare  il  superamento
dei limiti sotto indicati: 
    a) lunghezza massima 1,10 m; 
    b) larghezza massima 0,50 m, ad eccezione della zona compresa tra
due piani verticali, ortogonali al piano  mediano  longitudinale  del
veicolo e distanti tra loro 0,60 m, dove la  larghezza  massima  puo'
raggiungere il valore di 0,70 m; 
    c) altezza massima 1,350 m, nella zona dove la larghezza  massima
del  veicolo  puo'  raggiungere  il  valore  di  0,70  m,   variabile
linearmente da 1,35 m a  0,80  m,  valore  massimo  raggiungibile  in
corrispondenza dell'estremita' anteriore del veicolo; 
    d) sedile monoposto; 
    e) massa in ordine di marcia 40 kg; 
    f) potenza massima del motore 1 kw; 
    g) velocita' massima 10 km/h per i veicoli dotati di  motore.Tale
limite e' quello ottenuto per costruzione ed e' riferito al numero di
giri massimo di utilizzazione del motore dichiarato  dal  costruttore
ed al rapporto di trasmissione piu' alto. La prova e'  effettuata  su
strada piana, in assenza di vento e con  il  guidatore  in  posizione
eretta (massa 70 (Piu' o Meno) 5 kg). 
  2. Il superamento anche di uno solo dei limiti indicati  nel  primo
comma comporta l'inclusione della macchina  nei  veicoli  di  cui  al
primo periodo dell'articolo 46, comma 1. 
  3.  In  relazione  a  sopravvenute  esigenze  costruttive   nonche'
all'unificazione dei veicoli per uso di  invalidi,  il  Ministro  dei
trasporti puo' stabilire per tali veicoli caratteristiche costruttive
diverse da quelle indicate al comma 1.