Art. 200 (Art. 53 Cod. Str.)
(Motoveicoli per trasporti specifici
e motoveicoli per uso speciale)
1. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del
codice, per trasporti specifici i motoveicoli dotati di una delle
seguenti carrozzerie permanentemente installate:
a) furgone isotermico, o coibentato, con o senza gruppo
refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in re-
gime di temperatura controllata;
b) contenitore ribaltabile chiuso con aperture sul solo lato
superiore o posteriore, per il trasporto di rifiuti solidi;
c) cisterne per il trasporto di liquidi o liquami;
d) cisterne o contenitori appositamente attrezzati per il
trasporto di materiali sfusi o pulvirulenti;
e) altre carrozzerie riconosciute idonee al trasporto specifico
dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C.
2. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del
codice, per uso speciale i motoveicoli:
a) attrezzati con scala;
b) attrezzati con pompa;
c) attrezzati con gru;
d) attrezzati con pedana o cestello elevabile;
e) attrezzati per mostra pubblicitaria;
f) attrezzati con spazzatrici;
g) attrezzati con innaffiatrici;
h) attrezzati con ambulatorio o laboratorio mobile;
i) attrezzati con saldatrici;
l) attrezzati con scavatrici;
m) attrezzati con perforatrici;
n) attrezzati con sega;
o) attrezzati con gruppo elettrogeno;
p) dotati di altre attrezzature riconosciute idonee per usi
speciali dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della
M.C.T.C.
3. Ai motoveicoli ad uso speciale e' attribuita, nelle annotazioni
delle rispettive carte di circolazione, una portata fittizia ai fini
fiscali, determinata dalla differenza tra la massa complessiva del
veicolo e la tara dello stesso attrezzato con carrozzeria cassone o,
in mancanza di tale versione, la tara dell'autotelaio incrementata
del 20%.