Art. 202 (Art. 54 Cod. Str.)
(Materiali trasportabili dai veicoli mezzi d'opera)
1. Tra i materiali assimilati indicati dall'articolo 54, comma 1,
lettera n), del codice, sono compresi quelli impiegati nel ciclo
produttivo delle imprese forestali e quelli derivanti dalla raccolta
e compattazione dei rifiuti solidi urbani, o dello spurgo dei pozzi
neri effettuata mediante idonee apparecchiature installate sui
veicoli mezzi d'opera.
2. Il Ministro dei trasporti puo' classificare, tra i materiali
assimilati trasportabili dai mezzi d'opera, altri materiali
risultanti da necessita' operative industriali e la cui rimozione sia
connessa con esigenze di salvaguardia di inquinamento ambientale e di
sicurezza del trasporto.