Art. 203 (Art. 54 Cod. Str.)
(Autoveicoli per trasporti specifici
ed autoveicoli per uso speciale)
1. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del
codice, autoveicoli per trasporti specifici gli autoveicoli dotati di
una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate:
a) furgone isotermico, o coibentato, con o senza gruppo
refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in re-
gime di temperatura controllata;
b) carrozzeria idonea per il carico, la compattazione, il
trasporto e lo scarico di rifiuti solidi urbani;
c) cisterne per il trasporto di liquidi o liquami;
d) cisterna, o contenitore appositamente attrezzato, per il
trasporto di materiali sfusi o pulvirulenti;
e) telai attrezzati con dispositivi di ancoraggio per il
trasporto di containers o casse mobili di tipo unificato;
f) telai con selle per il trasporto di coils;
g) betoniere;
h) carrozzerie destinate al trasporto di persone in particolari
condizioni e distinte da una particolare attrezzatura idonea a tale
scopo;
i) carrozzerie particolarmente attrezzate per il trasporto di
materie classificate pericolose ai sensi dell'ADR o di normative
comunitarie in proposito;
l) carrozzerie speciali, a guide carrabili e rampe di carico,
idonee esclusivamente al trasporto di veicoli;
m) altre carrozzerie riconosciute idonee per i trasporti
specifici dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della
M.C.T.C.
2. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del
codice, per uso speciale i seguenti autoveicoli:
a) trattrici stradali;
b) autospazzatrici;
c) autospazzaneve;
d) autopompe;
e) autoinnaffiatrici;
f) autoveicoli attrezzi;
g) autoveicoli scala ed autoveicoli per riparazione linee
elettriche;
h) autoveicoli gru;
i) autoveicoli per il soccorso stradale;
j) autoveicoli con pedana o cestello elevabile;
k) autosgranatrici;
l) autotrebbiatrici;
m) autoambulanze;
n) autofunebri;
o) autofurgoni carrozzati per trasporto di detenuti;
p) autoveicoli per disinfezioni;
q) autopubblicitarie e per mostre pubblicitarie purche' provviste
di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nelle quali le
cose trasportate non abbandonino mai il veicolo;
r) autoveicoli per radio, televisione, cinema;
s) autoveicoli adibiti a spettacoli viaggianti;
t) autoveicoli attrezzati ad ambulatori mobili;
u) autocappella;
v) auto attrezzate per irrorare i campi;
w) autosaldatrici;
x) auto con installazioni telegrafiche;
y) autoscavatrici;
z) autoperforatrici;
aa) autosega;
bb) autoveicoli attrezzati con gruppi elettrogeni;
cc) autopompe per calcestruzzo;
dd) altri autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee
per l'uso speciale dal Ministero dei trasporti - Direzione generale
della M.C.T.C.
3. Per gli autoveicoli non compresi nell'elenco di cui alla tariffa
I annessa alla legge 21 maggio 1955, n. 463, aggiornato con decreto
ministeriale 15 marzo 1958 e' attribuita, nelle annotazioni delle
rispettive carte di circolazione, una portata fittizia ai fini
fiscali, determinata dalla differenza tra massa complessiva del
veicolo e la tara dello stesso attrezzato con carrozzeria cassone o,
in mancanza di tale versione, la tara dell'autotelaio incrementata
del 20%.
Note all'art. 203:
- La legge 21 maggio 1955, n. 463, reca: "Provvedimenti
per la costruzione di autostrade e strade e modifiche alle
Tasse automobilistiche".
- Il D. M. 15 marzo 1958 recante: "Aggiornamento
dell'elenco degli autoveicoli adibiti ad uso speciale, non
atti comunque al trasporto di cose" e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 14 maggio 1958.