Art. 203 (Art. 54 Cod. Str.) 
                (Autoveicoli per trasporti specifici 
                  ed autoveicoli per uso speciale) 
  1. Sono classificati, ai  sensi  dell'articolo  54,  comma  2,  del
codice, autoveicoli per trasporti specifici gli autoveicoli dotati di
una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate: 
    a)  furgone  isotermico,  o  coibentato,  con  o   senza   gruppo
refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in  re-
gime di temperatura controllata; 
    b)  carrozzeria  idonea  per  il  carico,  la  compattazione,  il
trasporto e lo scarico di rifiuti solidi urbani; 
    c) cisterne per il trasporto di liquidi o liquami; 
    d) cisterna,  o  contenitore  appositamente  attrezzato,  per  il
trasporto di materiali sfusi o pulvirulenti; 
    e)  telai  attrezzati  con  dispositivi  di  ancoraggio  per   il
trasporto di containers o casse mobili di tipo unificato; 
    f) telai con selle per il trasporto di coils; 
    g) betoniere; 
    h) carrozzerie destinate al trasporto di persone  in  particolari
condizioni e distinte da una particolare attrezzatura idonea  a  tale
scopo; 
    i) carrozzerie particolarmente attrezzate  per  il  trasporto  di
materie classificate pericolose ai  sensi  dell'ADR  o  di  normative
comunitarie in proposito; 
    l) carrozzerie speciali, a guide carrabili  e  rampe  di  carico,
idonee esclusivamente al trasporto di veicoli; 
    m)  altre  carrozzerie  riconosciute  idonee  per   i   trasporti
specifici dal Ministero dei  trasporti  -  Direzione  generale  della
M.C.T.C. 
  2. Sono classificati, ai  sensi  dell'articolo  54,  comma  2,  del
codice, per uso speciale i seguenti autoveicoli: 
    a) trattrici stradali; 
    b) autospazzatrici; 
    c) autospazzaneve; 
    d) autopompe; 
    e) autoinnaffiatrici; 
    f) autoveicoli attrezzi; 
    g)  autoveicoli  scala  ed  autoveicoli  per  riparazione   linee
elettriche; 
    h) autoveicoli gru; 
    i) autoveicoli per il soccorso stradale; 
    j) autoveicoli con pedana o cestello elevabile; 
    k) autosgranatrici; 
    l) autotrebbiatrici; 
    m) autoambulanze; 
    n) autofunebri; 
    o) autofurgoni carrozzati per trasporto di detenuti; 
    p) autoveicoli per disinfezioni; 
    q) autopubblicitarie e per mostre pubblicitarie purche' provviste
di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nelle  quali  le
cose trasportate non abbandonino mai il veicolo; 
    r) autoveicoli per radio, televisione, cinema; 
    s) autoveicoli adibiti a spettacoli viaggianti; 
    t) autoveicoli attrezzati ad ambulatori mobili; 
    u) autocappella; 
    v) auto attrezzate per irrorare i campi; 
    w) autosaldatrici; 
    x) auto con installazioni telegrafiche; 
    y) autoscavatrici; 
    z) autoperforatrici; 
    aa) autosega; 
    bb) autoveicoli attrezzati con gruppi elettrogeni; 
    cc) autopompe per calcestruzzo; 
    dd) altri autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute  idonee
per l'uso speciale dal Ministero dei trasporti -  Direzione  generale
della M.C.T.C. 
  3. Per gli autoveicoli non compresi nell'elenco di cui alla tariffa
I annessa alla legge 21 maggio 1955, n. 463, aggiornato  con  decreto
ministeriale 15 marzo 1958 e'  attribuita,  nelle  annotazioni  delle
rispettive carte  di  circolazione,  una  portata  fittizia  ai  fini
fiscali, determinata  dalla  differenza  tra  massa  complessiva  del
veicolo e la tara dello stesso attrezzato con carrozzeria cassone  o,
in mancanza di tale versione, la  tara  dell'autotelaio  incrementata
del 20%. 
 
          Note all'art. 203:
             - La legge 21 maggio 1955, n. 463, reca:  "Provvedimenti
          per  la costruzione di autostrade e strade e modifiche alle
          Tasse automobilistiche".
             -  Il  D.  M.  15  marzo  1958  recante:  "Aggiornamento
          dell'elenco  degli autoveicoli adibiti ad uso speciale, non
          atti comunque al trasporto di  cose"  e'  stato  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 14 maggio 1958.