Art. 204 (Art. 56 Cod. Str.) 
                  (Rimorchi per trasporti specifici 
                    e rimorchi per uso speciale) 
  1. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 56, comma  2,  lettera
c),  del  codice,  per  il  trasporto  specifico  i  rimorchi  ed   i
semirimorchi dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente
installate: 
    a)  furgone  isotermico,  o  coibentato,  con  o   senza   gruppo
refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in  re-
gime di temperatura controllata; 
    b)  carrozzeria  idonea  per  il  carico,  la  compattazione,  il
trasporto e lo scarico di rifiuti solidi urbani; 
    c) cisterne per il trasporto di liquidi o liquami; 
    d) cisterna,  o  contenitore  appositamente  attrezzato,  per  il
trasporto di materiali sfusi o pulverulenti; 
    e)  telai  attrezzati  con  dispositivi  di  ancoraggio  per   il
trasporto di containers o casse mobili di tipo unificato; 
    f) telai con selle per il trasporto di coils; 
    g) betoniere; 
    h) carrozzerie destinate al trasporto di persone  in  particolari
condizioni e distinte da una particolare attrezzatura idonea  a  tale
scopo; 
    i) carrozzerie particolarmente attrezzate  per  il  trasporto  di
materie classificate pericolose ai  sensi  dell'ADR  o  di  normative
comunitarie in proposito; 
    l) carrozzerie speciali, a guide carrabili  e  rampe  di  carico,
idonee esclusivamente al trasporto di veicoli; 
    m) altre carrozzerie riconosciute idonee al  trasporto  specifico
dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C. 
  2. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 56, comma  2,  lettera
d), del codice, per uso speciale i rimorchi: 
    a) destinati esclusivamente a  servire  gli  autoveicoli  ad  uso
speciale da cui sono trainati; 
    b) carrozzati conformemente all'autoveicolo per uso  speciale  da
cui sono trainati; 
    c) adibiti al trasporto su strada di veicoli ferroviari. 
  3. Per i rimorchi non compresi nell'elenco di cui  alla  tariffa  I
annessa alla legge 21 maggio 1955, n.  463,  aggiornato  dal  decreto
ministeriale 15 marzo 1958 e'  attribuita,  nelle  annotazioni  delle
rispettive carte  di  circolazione,  una  portata  fittizia  ai  fini
fiscali, determinata  dalla  differenza  tra  massa  complessiva  del
veicolo e la tara dello stesso attrezzato con carrozzeria cassone  o,
in mancanza di tale versione, la tara  del  telaio  incrementata  del
20%. 
 
          Nota all'art. 204:
             - Per la legge n. 463 del 1955 e per il D. M.  15  marzo
          1958 si veda in nota all'art. 203.