Art. 205 (Art. 56 Cod. Str.)
(Dimensioni, masse, organi di traino
ed identificazione dei carrelli-appendice)
1. Le dimensioni e le masse massime ammissibili dei carrelli-
appendice in relazione alla massa a vuoto dell'autoveicolo trattore
sono:
a) per autoveicolo trattore di massa a vuoto non superiore a 1000
kg: 2 m di lunghezza, compresi gli organi di traino; 1,20 m di
larghezza; 300 kg di massa complessiva a pieno carico;
b) per autoveicolo trattore di massa a vuoto superiore a 1000 kg:
2,50 m di lunghezza, compresi gli organi di traino; 1,50 m di
larghezza; 600 kg di massa complessiva a pieno carico;
c) per i soli autobus di massa a vuoto superiore a 2500 kg: 4,10 m
di lunghezza, compresi gli organi di traino; 1,80 m di larghezza;
2000 kg di massa complessiva a pieno carico.
2. La larghezza del carrello-appendice non deve comunque superare
quella dell'autoveicolo trattore e l'altezza massima non deve essere
superiore a 2,50 m.
3. I carrelli-appendice a una ruota devono avere gli organi di
traino muniti di due attacchi, la cui idoneita' deve essere accertata
in sede di visita e prova, in conformita' con le prescrizioni emanate
dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C. Per
gli occhioni ed i timoni dei carrelli appendice a due ruote si
applicano le stesse norme valide per i rimorchi di corrispondente
massa complessiva.
4. Ogni carrello-appendice deve essere individuato con un numero
progressivo di costruzione punzonato anteriormente sul lato destro
del telaio a cura della fabbrica costruttrice.
5. Nella carta di circolazione del veicolo trattore devono essere
annotati il numero del telaio, le dimensioni, la carrozzeria, la
massa complessiva ed il tipo di dispositivo di frenatura del carrello
appendice di cui e' ammesso il traino.