Art. 205 (Art. 56 Cod. Str.) 
                (Dimensioni, masse, organi di traino 
             ed identificazione dei carrelli-appendice) 
  1. Le dimensioni e  le  masse  massime  ammissibili  dei  carrelli-
appendice in relazione alla massa a vuoto  dell'autoveicolo  trattore
sono: 
    a) per autoveicolo trattore di massa a vuoto non superiore a 1000
kg: 2 m di lunghezza, compresi  gli  organi  di  traino;  1,20  m  di
larghezza; 300 kg di massa complessiva a pieno carico; 
    b) per autoveicolo trattore di massa a vuoto superiore a 1000 kg:
2,50 m di lunghezza,  compresi  gli  organi  di  traino;  1,50  m  di
larghezza; 600 kg di massa complessiva a pieno carico; 
   c) per i soli autobus di massa a vuoto superiore a 2500 kg: 4,10 m
di lunghezza, compresi gli organi di traino;  1,80  m  di  larghezza;
2000 kg di massa complessiva a pieno carico. 
  2. La larghezza del carrello-appendice non deve  comunque  superare
quella dell'autoveicolo trattore e l'altezza massima non deve  essere
superiore a 2,50 m. 
  3. I carrelli-appendice a una ruota  devono  avere  gli  organi  di
traino muniti di due attacchi, la cui idoneita' deve essere accertata
in sede di visita e prova, in conformita' con le prescrizioni emanate
dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della  M.C.T.C.  Per
gli occhioni ed i timoni  dei  carrelli  appendice  a  due  ruote  si
applicano le stesse norme valide per  i  rimorchi  di  corrispondente
massa complessiva. 
  4. Ogni carrello-appendice deve essere individuato  con  un  numero
progressivo di costruzione punzonato anteriormente  sul  lato  destro
del telaio a cura della fabbrica costruttrice. 
  5. Nella carta di circolazione del veicolo trattore  devono  essere
annotati il numero del telaio,  le  dimensioni,  la  carrozzeria,  la
massa complessiva ed il tipo di dispositivo di frenatura del carrello
appendice di cui e' ammesso il traino.