Art. 206 (Art. 57 Cod. Str.) 
               (Attrezzature delle macchine agricole) 
  1. Le attrezzature delle  macchine  agricole  sono  apparecchiature
utilizzate per l'effettuazione delle attivita' agricole  e  forestali
di cui all'articolo 57, comma 1, del codice. 
  2. Ai fini della circolazione stradale le attrezzature  di  cui  al
comma  1  si  distinguono  in  attrezzature  portate  e  semiportate;
entrambi  i  tipi  di  attrezzature  sono  agganciate  agli  appositi
attacchi montati sulla macchina agricola. 
  3.  Sono  attrezzature  portate   quelle   la   cui   massa   viene
integralmente trasmessa alla strada tramite la macchina agricola. 
  4.  Sono  attrezzature  semiportate  quelle  la  cui  massa   viene
parzialmente trasmessa alla strada dalla o dalle ruote  equipaggianti
l'attrezzatura stessa; in  tal  caso  gli  appositi  attacchi  devono
consentire una oscillazione dell'attrezzatura sul piano verticale. 
  5.  Sono  fatte  salve,  in  quanto  applicabili,  le  disposizioni
contenute  nella  legge  8  agosto  1977,   n.   572   e   successive
modificazioni. 
 
          Nota all'art. 206:
             - La legge  8  agosto  1977,  n.  572,  recante:  "Norme
          d'attuazione   delle   direttive  delle  Comunita'  europee
          concernenti il  riavvicinamento  delle  legislazioni  degli
          stati   membri  relative  alle  omologazioni  dei  trattori
          agricoli o forestali a ruote"  e'  stata  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 231 del 25 agosto 1977.