Art. 206 (Art. 57 Cod. Str.)
(Attrezzature delle macchine agricole)
1. Le attrezzature delle macchine agricole sono apparecchiature
utilizzate per l'effettuazione delle attivita' agricole e forestali
di cui all'articolo 57, comma 1, del codice.
2. Ai fini della circolazione stradale le attrezzature di cui al
comma 1 si distinguono in attrezzature portate e semiportate;
entrambi i tipi di attrezzature sono agganciate agli appositi
attacchi montati sulla macchina agricola.
3. Sono attrezzature portate quelle la cui massa viene
integralmente trasmessa alla strada tramite la macchina agricola.
4. Sono attrezzature semiportate quelle la cui massa viene
parzialmente trasmessa alla strada dalla o dalle ruote equipaggianti
l'attrezzatura stessa; in tal caso gli appositi attacchi devono
consentire una oscillazione dell'attrezzatura sul piano verticale.
5. Sono fatte salve, in quanto applicabili, le disposizioni
contenute nella legge 8 agosto 1977, n. 572 e successive
modificazioni.
Nota all'art. 206:
- La legge 8 agosto 1977, n. 572, recante: "Norme
d'attuazione delle direttive delle Comunita' europee
concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli
stati membri relative alle omologazioni dei trattori
agricoli o forestali a ruote" e' stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 231 del 25 agosto 1977.