Art. 207 (Art. 57 Cod. Str.)
(Trattrici agricole con piano di carico)
1. Le trattrici agricole di cui all'articolo 57, comma 2, lettera
a), punto 1), del codice possono essere allestite con piano di carico
anche amovibile nel rispetto delle prescrizioni seguenti:
a) quando la carreggiata minima di uno degli assi e' inferiore o
uguale a 1,25 m:
a1) le dimensioni del piano di carico non possono superare, in
lunghezza, 3,4 volte la carreggiata minima e, in larghezza, 1,60 m;
a2) la lunghezza del veicolo non puo' superare 6,00 m;
a3) la massa a pieno carico della trattrice non puo' superare
3,5 t;
b) quando la carreggiata minima di uno degli assi e' superiore a
1,25 m, la lunghezza del piano di carico non puo' superare 1,4 volte
la carreggiata massima ammissibile per la circolazione; la larghezza
massima di detto piano non deve superare quella massima ammessa per
la circolazione stradale della trattrice agricola priva di attrezzi.
2. Nel caso di accoppiamento di trattrice agricola con rimorchio ad
uno o piu' assi, ovvero con macchina agricola operatrice trainata,
non si devono verificare interferenze tra i piani di carico dei
veicoli nell'ambito dei gradi di liberta' previsti per gli organi di
agganciamento.