Art. 208 (Art. 57 Cod. Str.)
(Limiti per il trasporto delle persone
con le macchine agricole)
1. Il trasporto per motivi di lavoro dell'accompagnatore di animali
o di prodotti agricoli o di sostanze di uso agrario, nonche' degli
addetti ai lavori agricoli, puo' essere consentito nel limite massimo
di due unita' soltanto sulle trattrici agricole nonche' sulle
macchine agricole operatrici semoventi a due o piu' assi aventi
velocita' massima non superiore a 30 km/h; il trasporto di persone
sui rimorchi agricoli e' ammesso nei limiti e con le modalita'
fissate nell'articolo 209. E' comunque vietato il trasporto di
persone in piedi.
2. Per effettuare il trasporto di persone occorre richiedere ad un
ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.
l'accertamento dell'idoneita' della macchina stessa, attrezzata per
il trasporto di persone. L'ufficio provinciale della Direzione
generale della M.C.T.C., accertata l'idoneita' della macchina, annota
sulla carta di circolazione il numero delle persone che possono
essere trasportate, compreso il conducente, e l'attrezzatura
prescritta.
3. Il trasporto di persone sui rimorchi agricoli puo' effettuarsi
soltanto dal luogo dove ha sede l'azienda agricola o dal centro di
raccolta al posto di lavoro, e viceversa.
4. Sulla carta di circolazione del rimorchio devono essere,
inoltre, indicate le targhe delle trattrici alle quali il rimorchio
stesso puo' essere agganciato.