Art. 208 (Art. 57 Cod. Str.) 
               (Limiti per il trasporto delle persone 
                      con le macchine agricole) 
  1. Il trasporto per motivi di lavoro dell'accompagnatore di animali
o di prodotti agricoli o di sostanze di uso  agrario,  nonche'  degli
addetti ai lavori agricoli, puo' essere consentito nel limite massimo
di  due  unita'  soltanto  sulle  trattrici  agricole  nonche'  sulle
macchine agricole operatrici semoventi  a  due  o  piu'  assi  aventi
velocita' massima non superiore a 30 km/h; il  trasporto  di  persone
sui rimorchi agricoli e'  ammesso  nei  limiti  e  con  le  modalita'
fissate nell'articolo  209.  E'  comunque  vietato  il  trasporto  di
persone in piedi. 
  2. Per effettuare il trasporto di persone occorre richiedere ad  un
ufficio  provinciale  della   Direzione   generale   della   M.C.T.C.
l'accertamento dell'idoneita' della macchina stessa,  attrezzata  per
il  trasporto  di  persone.  L'ufficio  provinciale  della  Direzione
generale della M.C.T.C., accertata l'idoneita' della macchina, annota
sulla carta di circolazione  il  numero  delle  persone  che  possono
essere  trasportate,  compreso  il   conducente,   e   l'attrezzatura
prescritta. 
  3. Il trasporto di persone sui rimorchi agricoli  puo'  effettuarsi
soltanto dal luogo dove ha sede l'azienda agricola o  dal  centro  di
raccolta al posto di lavoro, e viceversa. 
  4.  Sulla  carta  di  circolazione  del  rimorchio  devono  essere,
inoltre, indicate le targhe delle trattrici alle quali  il  rimorchio
stesso puo' essere agganciato.