Art. 209 (Art. 57 Cod. Str.) (Equipaggiamento ed attrezzatura delle macchine agricole semoventi per il trasporto di persone) 1. I sedili per accompagnatori, equipaggianti le macchine agricole semoventi, devono rispondere alle prescrizioni di cui all'allegato 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212; dette prescrizioni si applicano integralmente per le trattrici agricole e, per quanto possibile, per le altre macchine agricole semoventi. 2. I rimorchi agricoli, per effettuare il trasporto di persone, devono essere di tipo omologato, almeno a due assi, equipaggiati con dispositivo di frenatura di tipo continuo ed automatico oppure misto ed automatico; devono, inoltre, essere muniti di sospensione elastica. 3. I sedili disposti sul pianale del rimorchio, durante il trasporto delle persone, devono essere fissati solidamente, sia dalla parte anteriore che da quella posteriore ed in corrispondenza di intervalli non superiori a due posti, con elementi in ferro e bulloni direttamente alla struttura portante del veicolo. 4. Sono vietati l'attacco dei sedili alle sponde del rimorchio e la possibilita' di appoggio delle persone alle sponde stesse; i sedili devono essere muniti di spalliera dell'altezza di almeno 300 mm e di braccioli, alle estremita' laterali, alti almeno 200 mm. 5. La larghezza del sedile per ciascun posto non dovra' essere inferiore a 500 mm, la profondita' non inferiore a 300 mm, la distanza tra gli schienali di due file parallele di sedili non inferiore a 800 mm. 6. La corsia longitudinale non dovra' essere inferiore a 400 mm, misurata all'altezza del piano del sedile. 7. Il rimorchio, durante il trasporto delle persone, deve essere equipaggiato con centine e telone per tutta la sua lunghezza, oppure con sponde alte non meno di 900 mm, e munito di scala amovibile. 8. Il numero delle persone trasportabili e' commisurato al numero dei posti a sedere e, comunque, mai superiore a 20. Inoltre la somma della massa delle persone trasportate, determinata assumendo convenzionalmente la massa di ciascuna persona pari a 70 kg piu' 10 kg di bagagli o attrezzi, e della tara del rimorchio attrezzato, non deve superare la massa complessiva a pieno carico assegnata al rimorchio stesso in sede di omologazione.
Nota all'art. 209: - Il D.P.R. 10 febbraio 1981, n. 212, recante: "Norme di attuazione relative all'omologazione parziale CEE dei tipi di trattori agricoli o forestali a ruote per quanto concerne alcuni loro dispositivi e caratteristiche" e' stato pubblicato nel suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 133 del 16 maggio 1981.