Art. 209 (Art. 57 Cod. Str.)
(Equipaggiamento ed attrezzatura delle macchine
agricole semoventi per il trasporto di persone)
1. I sedili per accompagnatori, equipaggianti le macchine agricole
semoventi, devono rispondere alle prescrizioni di cui all'allegato 7
del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212;
dette prescrizioni si applicano integralmente per le trattrici
agricole e, per quanto possibile, per le altre macchine agricole
semoventi.
2. I rimorchi agricoli, per effettuare il trasporto di persone,
devono essere di tipo omologato, almeno a due assi, equipaggiati con
dispositivo di frenatura di tipo continuo ed automatico oppure misto
ed automatico; devono, inoltre, essere muniti di sospensione
elastica.
3. I sedili disposti sul pianale del rimorchio, durante il
trasporto delle persone, devono essere fissati solidamente, sia dalla
parte anteriore che da quella posteriore ed in corrispondenza di
intervalli non superiori a due posti, con elementi in ferro e bulloni
direttamente alla struttura portante del veicolo.
4. Sono vietati l'attacco dei sedili alle sponde del rimorchio e la
possibilita' di appoggio delle persone alle sponde stesse; i sedili
devono essere muniti di spalliera dell'altezza di almeno 300 mm e di
braccioli, alle estremita' laterali, alti almeno 200 mm.
5. La larghezza del sedile per ciascun posto non dovra' essere
inferiore a 500 mm, la profondita' non inferiore a 300 mm, la
distanza tra gli schienali di due file parallele di sedili non
inferiore a 800 mm.
6. La corsia longitudinale non dovra' essere inferiore a 400 mm,
misurata all'altezza del piano del sedile.
7. Il rimorchio, durante il trasporto delle persone, deve essere
equipaggiato con centine e telone per tutta la sua lunghezza, oppure
con sponde alte non meno di 900 mm, e munito di scala amovibile.
8. Il numero delle persone trasportabili e' commisurato al numero
dei posti a sedere e, comunque, mai superiore a 20. Inoltre la somma
della massa delle persone trasportate, determinata assumendo
convenzionalmente la massa di ciascuna persona pari a 70 kg piu' 10
kg di bagagli o attrezzi, e della tara del rimorchio attrezzato, non
deve superare la massa complessiva a pieno carico assegnata al
rimorchio stesso in sede di omologazione.
Nota all'art. 209:
- Il D.P.R. 10 febbraio 1981, n. 212, recante: "Norme di
attuazione relative all'omologazione parziale CEE dei tipi
di trattori agricoli o forestali a ruote per quanto
concerne alcuni loro dispositivi e caratteristiche" e'
stato pubblicato nel suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale
n. 133 del 16 maggio 1981.