Art. 210 (Art. 57 Cod. Str.)
(Velocita' teorica ed effettiva
delle macchine agricole semoventi)
1. La velocita' massima teorica per costruzione delle macchine
agricole semoventi di cui all'articolo 57 del codice deve essere
calcolata secondo tabelle di unificazione approvate dal Ministero dei
trasporti - Direzione generale della M.C.T.C.
2. La velocita' massima effettiva deve essere verificata secondo
tabelle di unificazione approvate dal Ministero dei trasporti -
Direzione generale della M.C.T.C.
3. Alle velocita' massime del veicolo indicate dal costruttore e
rientranti nei limiti previsti dall'articolo 57 del codice, si
applicano le tolleranze previste al riguardo dalle normative
comunitarie.