Art. 211 (Art. 58 Cod. Str.) 
                 (Limiti e modalita' di circolazione 
                     delle macchine operatrici) 
  1. Le macchine operatrici,  di  cui  all'articolo  58  del  codice,
possono circolare su strada nel rispetto delle  prescrizioni  imposte
dall'articolo 114 del codice. 
  2. Nell'evenienza di cui al comma 1, le macchine operatrici possono
altresi' circolare con o senza le attrezzature di lavoro riconosciute
installabili o asportabili in sede di approvazione o di omologazione,
purche', in ogni caso, vengano rispettati i limiti dimensionali o  di
massa accertati in tale sede, ivi compreso  il  valore  del  rapporto
minimo fra la massa o  le  masse  gravanti  sull'asse  o  sugli  assi
anteriori  e  quella  o  quelle  gravanti  sull'asse  o  sugli   assi
posteriori. 
  3. Delle  possibilita'  previste  al  comma  2  deve  essere  fatta
esplicita  menzione  sulla  carta  di  circolazione   rilasciata   da
un'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. per la
macchina operatrice interessata.