Art. 211 (Art. 58 Cod. Str.)
(Limiti e modalita' di circolazione
delle macchine operatrici)
1. Le macchine operatrici, di cui all'articolo 58 del codice,
possono circolare su strada nel rispetto delle prescrizioni imposte
dall'articolo 114 del codice.
2. Nell'evenienza di cui al comma 1, le macchine operatrici possono
altresi' circolare con o senza le attrezzature di lavoro riconosciute
installabili o asportabili in sede di approvazione o di omologazione,
purche', in ogni caso, vengano rispettati i limiti dimensionali o di
massa accertati in tale sede, ivi compreso il valore del rapporto
minimo fra la massa o le masse gravanti sull'asse o sugli assi
anteriori e quella o quelle gravanti sull'asse o sugli assi
posteriori.
3. Delle possibilita' previste al comma 2 deve essere fatta
esplicita menzione sulla carta di circolazione rilasciata da
un'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. per la
macchina operatrice interessata.