Art. 211 (Art. 58 Cod. Str.) (Limiti e modalita' di circolazione delle macchine operatrici) 1. Le macchine operatrici, di cui all'articolo 58 del codice, possono circolare su strada nel rispetto delle prescrizioni imposte dall'articolo 114 del codice. 2. Nell'evenienza di cui al comma 1, le macchine operatrici possono altresi' circolare con o senza le attrezzature di lavoro riconosciute installabili o asportabili in sede di approvazione o di omologazione, purche', in ogni caso, vengano rispettati i limiti dimensionali o di massa accertati in tale sede, ivi compreso il valore del rapporto minimo fra la massa o le masse gravanti sull'asse o sugli assi anteriori e quella o quelle gravanti sull'asse o sugli assi posteriori. 3. Delle possibilita' previste al comma 2 deve essere fatta esplicita menzione sulla carta di circolazione rilasciata da un'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. per la macchina operatrice interessata.