Art. 212 (Art. 58 Cod. Str.) 
              (Attrezzature delle macchine operatrici) 
  1. Le macchine operatrici possono essere approvate od omologate con
attrezzature tra loro diversificate, a condizione che il  sistema  di
lavoro non subisca variazioni  secondo  le  prescrizioni  dettate  in
merito dal Ministro dei trasporti con proprio decreto.