Art. 212 (Art. 58 Cod. Str.)
(Attrezzature delle macchine operatrici)
1. Le macchine operatrici possono essere approvate od omologate con
attrezzature tra loro diversificate, a condizione che il sistema di
lavoro non subisca variazioni secondo le prescrizioni dettate in
merito dal Ministro dei trasporti con proprio decreto.