Art. 213 (Art. 58 Cod. Str.) 
               (Disciplina dei mezzi di movimentazione 
              destinati ad operare nelle aree portuali) 
  1. Sono denominati mezzi di movimentazione i  veicoli  destinati  a
trasporti combinati o alla movimentazione  di  veicoli  e  containers
carrellati nelle aree portuali, aeroportuali  o  di  interscambio,  o
destinati a collegare due  o  piu'  delle  aree  suddette,  anche  se
interrotte da aree pubbliche. 
  2. I mezzi  di  movimentazione  sono  inquadrati  tra  le  macchine
operatrici di cui all'articolo 58, comma 2, lettera c), del codice. 
  3. Le prescrizioni tecniche per l'immissione  in  circolazione  dei
mezzi di movimentazione sono stabilite dal Ministro dei trasporti con
proprio decreto.