Art. 213 (Art. 58 Cod. Str.)
(Disciplina dei mezzi di movimentazione
destinati ad operare nelle aree portuali)
1. Sono denominati mezzi di movimentazione i veicoli destinati a
trasporti combinati o alla movimentazione di veicoli e containers
carrellati nelle aree portuali, aeroportuali o di interscambio, o
destinati a collegare due o piu' delle aree suddette, anche se
interrotte da aree pubbliche.
2. I mezzi di movimentazione sono inquadrati tra le macchine
operatrici di cui all'articolo 58, comma 2, lettera c), del codice.
3. Le prescrizioni tecniche per l'immissione in circolazione dei
mezzi di movimentazione sono stabilite dal Ministro dei trasporti con
proprio decreto.