Art. 214 (Art. 60 Cod. Str.)
(Motoveicoli ed autoveicoli d'epoca)
1. Ai veicoli d'epoca, per la circolazione nei luoghi consentiti,
e' rilasciato il foglio di via e la targa provvisoria previsti
dall'articolo 99 del codice.
2. Nel foglio di via e' indicata la sua validita', limitata al
percorso interessato dalla manifestazione o raduno ed alla sua
durata, nonche' la velocita' massima consentita in relazione alle
garanzie di sicurezza offerte dal veicolo. Tale velocita' non puo'
superare i seguenti limiti:
a) 40 km/h, in ogni caso;
b) 25 km/h, qualora il veicolo abbia un impianto frenante di
soccorso agente su una sola ruota;
c) 15 km/h, nel caso in cui il veicolo non sia munito di
pneumatici.
3. Le richieste del foglio di via e delle targhe provvisorie sono
avanzate all'ufficio provinciale della Direzione generale della
M.C.T.C. nella cui circoscrizione si svolge il raduno o la
manifestazione, oppure ove questi abbiano inizio, nel caso di
coinvolgimento di province diverse. Tali richieste sono redatte a
nome dell'ente organizzatore della manifestazione e indicano,
ciascuna, il nome del proprietario del veicolo, la fabbrica, il tipo
ed il numero di telaio o di motore del veicolo stesso, il percorso e
la durata della manifestazione o del raduno.
4. Il rilascio dell'autorizzazione alla circolazione e' subordinato
alla condizione che il raduno o la manifestazione interessi non meno
di 15 partecipanti, al nulla osta dell'ente o degli enti proprietari
delle strade interessate nonche' alla prescrizione della scorta degli
organi di Polizia.