Art. 214 (Art. 60 Cod. Str.) 
                (Motoveicoli ed autoveicoli d'epoca) 
  1. Ai veicoli d'epoca, per la circolazione nei  luoghi  consentiti,
e' rilasciato il foglio  di  via  e  la  targa  provvisoria  previsti
dall'articolo 99 del codice. 
  2. Nel foglio di via e' indicata  la  sua  validita',  limitata  al
percorso interessato  dalla  manifestazione  o  raduno  ed  alla  sua
durata, nonche' la velocita' massima  consentita  in  relazione  alle
garanzie di sicurezza offerte dal veicolo. Tale  velocita'  non  puo'
superare i seguenti limiti: 
    a) 40 km/h, in ogni caso; 
    b) 25 km/h, qualora il veicolo  abbia  un  impianto  frenante  di
soccorso agente su una sola ruota; 
    c) 15 km/h, nel  caso  in  cui  il  veicolo  non  sia  munito  di
pneumatici. 
  3. Le richieste del foglio di via e delle targhe  provvisorie  sono
avanzate  all'ufficio  provinciale  della  Direzione  generale  della
M.C.T.C.  nella  cui  circoscrizione  si  svolge  il  raduno   o   la
manifestazione,  oppure  ove  questi  abbiano  inizio,  nel  caso  di
coinvolgimento di province diverse. Tali  richieste  sono  redatte  a
nome  dell'ente  organizzatore  della  manifestazione   e   indicano,
ciascuna, il nome del proprietario del veicolo, la fabbrica, il  tipo
ed il numero di telaio o di motore del veicolo stesso, il percorso  e
la durata della manifestazione o del raduno. 
  4. Il rilascio dell'autorizzazione alla circolazione e' subordinato
alla condizione che il raduno o la manifestazione interessi non  meno
di 15 partecipanti, al nulla osta dell'ente o degli enti  proprietari
delle strade interessate nonche' alla prescrizione della scorta degli
organi di Polizia.