Art. 215 (Art. 60 Cod. Str.) (Motoveicoli ed autoveicoli d'interesse storico o collezionistico) 1. Sono classificati d'interesse storico o collezionistico i motoveicoli e gli autoveicoli iscritti in uno dei registri ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo e da questo dotati della certificazione attestante la rispettiva data di costruzione nonche' le caratteristiche tecniche. 2. La data di costruzione deve risultare precedente di almeno 20 anni a quella di richiesta di riconoscimento nella categoria in questione. Le caratteristiche tecniche devono comprendere almeno tutte quelle necessarie per la verifica di idoneita' alla circolazione del motoveicolo o dell'autoveicolo ai sensi dei commi 5 e 6. 3. I veicoli d'interesse storico o collezionistico devono conservare le caratteristiche originarie di fabbricazione, salvo le eventuali modifiche imposte per la circolazione dalle norme stabilite al comma 5. 4. Possono altresi' essere riconosciute ammissibili dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C. modifiche o sostituzioni determinate dalla impossibilita' di reperire i componenti originari o non realizzabili ad un costo ragionevole, oppure derivanti dall'esigenza di ripristino del veicolo nelle condizioni originarie risultanti all'atto della sua prima immatricolazione. In ogni caso tali diversita' o modifiche devono essere riportate sulla carta di circolazione, unitamente all'anno di fabbricazione del veicolo. 5. La circolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico e' subordinata alla verifica delle prescrizioni dettate per tali veicoli alla lettera F, punto b) dell'appendice V al presente titolo sui sistemi di frenatura, sui dispositivi di segnalazione acustica, silenziatori e tubi di scarico, segnalazione visiva e d'illuminazione nonche' sui pneumatici e sistemi equivalenti e sulla visibilita'. 6. Per i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico sono ammessi sistemi, dispositivi e componenti aventi caratteristiche differenti da quelle prescritte in generale per i motoveicoli e gli autoveicoli dal presente regolamento, a condizione che detti dispositivi ed organi siano stati riconosciuti ammissibili dal Ministero dei trasporti alla data di fabbricazione dei veicoli interessati e purche' siano di efficienza equivalente a quella dei sistemi, dispositivi e componenti prescritti in generale per i motoveicoli e gli autoveicoli. Sono ammesse le sporgenze fuori sagoma dei galletti dei mozzi delle ruote a raggi. 7. La cancellazione del motoveicolo o dell'autoveicolo da uno dei registri di iscrizione di cui al comma 1 comporta la cessazione della circolazione dello stesso ed e' subordinata all'osservanza delle prescrizioni dettate dall'articolo 103 del codice. 8. Le tariffe riguardanti l'iscrizione e la cancellazione dai registri di cui al comma 1, nonche' le certificazioni rilasciate dagli stessi, sono stabilite periodicamente dal Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro delle finanze.