Art. 215 (Art. 60 Cod. Str.)
(Motoveicoli ed autoveicoli d'interesse storico
o collezionistico)
1. Sono classificati d'interesse storico o collezionistico i
motoveicoli e gli autoveicoli iscritti in uno dei registri ASI,
Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo e da questo dotati
della certificazione attestante la rispettiva data di costruzione
nonche' le caratteristiche tecniche.
2. La data di costruzione deve risultare precedente di almeno 20
anni a quella di richiesta di riconoscimento nella categoria in
questione. Le caratteristiche tecniche devono comprendere almeno
tutte quelle necessarie per la verifica di idoneita' alla
circolazione del motoveicolo o dell'autoveicolo ai sensi dei commi 5
e 6.
3. I veicoli d'interesse storico o collezionistico devono
conservare le caratteristiche originarie di fabbricazione, salvo le
eventuali modifiche imposte per la circolazione dalle norme stabilite
al comma 5.
4. Possono altresi' essere riconosciute ammissibili dal Ministero
dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C. modifiche o
sostituzioni determinate dalla impossibilita' di reperire i
componenti originari o non realizzabili ad un costo ragionevole,
oppure derivanti dall'esigenza di ripristino del veicolo nelle
condizioni originarie risultanti all'atto della sua prima
immatricolazione. In ogni caso tali diversita' o modifiche devono
essere riportate sulla carta di circolazione, unitamente all'anno di
fabbricazione del veicolo.
5. La circolazione dei veicoli di interesse storico e
collezionistico e' subordinata alla verifica delle prescrizioni
dettate per tali veicoli alla lettera F, punto b) dell'appendice V al
presente titolo sui sistemi di frenatura, sui dispositivi di
segnalazione acustica, silenziatori e tubi di scarico, segnalazione
visiva e d'illuminazione nonche' sui pneumatici e sistemi equivalenti
e sulla visibilita'.
6. Per i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e
collezionistico sono ammessi sistemi, dispositivi e componenti aventi
caratteristiche differenti da quelle prescritte in generale per i
motoveicoli e gli autoveicoli dal presente regolamento, a condizione
che detti dispositivi ed organi siano stati riconosciuti ammissibili
dal Ministero dei trasporti alla data di fabbricazione dei veicoli
interessati e purche' siano di efficienza equivalente a quella dei
sistemi, dispositivi e componenti prescritti in generale per i
motoveicoli e gli autoveicoli. Sono ammesse le sporgenze fuori sagoma
dei galletti dei mozzi delle ruote a raggi.
7. La cancellazione del motoveicolo o dell'autoveicolo da uno dei
registri di iscrizione di cui al comma 1 comporta la cessazione della
circolazione dello stesso ed e' subordinata all'osservanza delle
prescrizioni dettate dall'articolo 103 del codice.
8. Le tariffe riguardanti l'iscrizione e la cancellazione dai
registri di cui al comma 1, nonche' le certificazioni rilasciate
dagli stessi, sono stabilite periodicamente dal Ministro dei
trasporti di concerto con il Ministro delle finanze.