Art. 215 (Art. 60 Cod. Str.) 
           (Motoveicoli ed autoveicoli d'interesse storico 
                         o collezionistico) 
  1.  Sono  classificati  d'interesse  storico  o  collezionistico  i
motoveicoli e gli autoveicoli  iscritti  in  uno  dei  registri  ASI,
Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo e da questo dotati
della certificazione attestante la  rispettiva  data  di  costruzione
nonche' le caratteristiche tecniche. 
  2. La data di costruzione deve risultare precedente  di  almeno  20
anni a quella di  richiesta  di  riconoscimento  nella  categoria  in
questione. Le  caratteristiche  tecniche  devono  comprendere  almeno
tutte  quelle  necessarie  per  la   verifica   di   idoneita'   alla
circolazione del motoveicolo o dell'autoveicolo ai sensi dei commi  5
e 6. 
  3.  I  veicoli  d'interesse  storico   o   collezionistico   devono
conservare le caratteristiche originarie di fabbricazione,  salvo  le
eventuali modifiche imposte per la circolazione dalle norme stabilite
al comma 5. 
  4. Possono altresi' essere riconosciute ammissibili  dal  Ministero
dei  trasporti  -  Direzione  generale  della  M.C.T.C.  modifiche  o
sostituzioni  determinate  dalla   impossibilita'   di   reperire   i
componenti originari o non  realizzabili  ad  un  costo  ragionevole,
oppure  derivanti  dall'esigenza  di  ripristino  del  veicolo  nelle
condizioni   originarie   risultanti   all'atto   della   sua   prima
immatricolazione. In ogni caso tali  diversita'  o  modifiche  devono
essere riportate sulla carta di circolazione, unitamente all'anno  di
fabbricazione del veicolo. 
  5.  La  circolazione   dei   veicoli   di   interesse   storico   e
collezionistico  e'  subordinata  alla  verifica  delle  prescrizioni
dettate per tali veicoli alla lettera F, punto b) dell'appendice V al
presente  titolo  sui  sistemi  di  frenatura,  sui  dispositivi   di
segnalazione acustica, silenziatori e tubi di  scarico,  segnalazione
visiva e d'illuminazione nonche' sui pneumatici e sistemi equivalenti
e sulla visibilita'. 
  6. Per i motoveicoli e  gli  autoveicoli  di  interesse  storico  e
collezionistico sono ammessi sistemi, dispositivi e componenti aventi
caratteristiche differenti da quelle prescritte  in  generale  per  i
motoveicoli e gli autoveicoli dal presente regolamento, a  condizione
che detti dispositivi ed organi siano stati riconosciuti  ammissibili
dal Ministero dei trasporti alla data di  fabbricazione  dei  veicoli
interessati e purche' siano di efficienza equivalente  a  quella  dei
sistemi, dispositivi  e  componenti  prescritti  in  generale  per  i
motoveicoli e gli autoveicoli. Sono ammesse le sporgenze fuori sagoma
dei galletti dei mozzi delle ruote a raggi. 
  7. La cancellazione del motoveicolo o dell'autoveicolo da  uno  dei
registri di iscrizione di cui al comma 1 comporta la cessazione della
circolazione dello stesso  ed  e'  subordinata  all'osservanza  delle
prescrizioni dettate dall'articolo 103 del codice. 
  8. Le tariffe  riguardanti  l'iscrizione  e  la  cancellazione  dai
registri di cui al comma  1,  nonche'  le  certificazioni  rilasciate
dagli  stessi,  sono  stabilite  periodicamente  dal   Ministro   dei
trasporti di concerto con il Ministro delle finanze.