Art. 216 (Art. 61 Cod. Str.)
(Lunghezza massima degli autoarticolati,
degli autotreni e dei filotreni)
1. La lunghezza massima di 16,50 m e' consentita per gli
autoarticolati in cui l'avanzamento dell'asse della ralla, misurato
orizzontalmente, rispetto alla parte posteriore del semirimorchio,
risulti non superiore a 12,00 m e, rispetto ad un punto qualsiasi
della parte anteriore del semirimorchio, risulti non superiore a 2,04
m. Qualora non si verifichi anche una sola delle dette condizioni, la
lunghezza degli autoarticolati non puo' superare 15,50 m, fermo
restando quanto stabilito in proposito dalla direttiva 85/3/CEE e
successive modificazioni.
2. La lunghezza massima di 18,35 m e' consentita per gli autotreni
ed i filotreni che presentano una distanza massima di 15,65 m,
misurata parallelamente all'asse longitudinale dell'autotreno, tra
l'estremita' anteriore della zona di carico dietro l'abitacolo e
l'estremita' posteriore del rimorchio del veicolo combinato, meno la
distanza fra la parte posteriore del veicolo a motore e la parte
anteriore del rimorchio nonche' una distanza massima di 16,00 m,
sempre misurata parallelamente all'asse longitudinale dell'autotreno,
tra l'estremita' anteriore della zona di carico dietro l'abitacolo e
l'estremita' posteriore del rimorchio del veicolo combinato. Qualora
non si verifichi anche una sola delle dette condizioni, la lunghezza
degli autotreni e dei filotreni non puo' superare 18,00 m, fermo
restando quanto stabilito in proposito dalla direttiva 85/3/CEE e
successive modificazioni.
3. Il Ministro dei trasporti, con decreto emesso di concerto con il
Ministro dei lavori pubblici puo' determinare per gli autoarticolati,
per gli autotreni e per i filotreni valori dimensionali diversi da
quelli indicati ai commi 1 e 2.
Nota all'art. 216:
- La direttiva 85/3 e' stata recepita con D. M. 22
gennaio 1988, n. 78: "Attuazione delle direttive CEE n.
85/3 e n. 86/630 relative ai pesi, alle dimensioni e a
certe altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli
stradali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17
marzo 1988.