Art. 219 (Art. 63 Cod. Str.) 
   (Valore massimo della massa rimorchiabile e sua determinazione. 
             Procedure per l'agganciamento dei rimorchi) 
  1. Il valore massimo ammissibile della massa rimorchiabile, nonche'
le modalita' e le procedure per  l'agganciamento  dei  rimorchi  sono
stabiliti nell'appendice III al presente titolo. 
  2. Il Ministro  dei  trasporti,  con  proprio  provvedimento,  puo'
emanare disposizioni per l'indicazione, sulla carta  di  circolazione
dei  rimorchi  o  dei  semirimorchi,  dei  tipi  o  delle  classi  di
appartenenza  delle  motrici  idonee  al  traino  degli  stessi,   in
relazione alle caratteristiche necessarie a garantire  le  condizioni
di sicurezza di circolazione  del  complesso  e  della  capacita'  di
trazione della motrice. 
  3. Gli abbinamenti di veicoli che, singolarmente o  nel  complesso,
superino i limiti stabiliti dagli articoli 61 o 62  del  codice  sono
consentiti, a seguito di visita e  prova  da  effettuarsi  presso  un
ufficio provinciale della  Direzione  generale  della  M.C.T.C.,  nel
rispetto delle condizioni previste al comma 6, dell'appendice  IV  al
presente titolo con esclusione dei punti e) ed f) dello stesso comma,
nonche' delle altre prescrizioni dettate in proposito  dal  Ministero
dei trasporti - Direzione generale  della  M.C.T.C.  L'autorizzazione
alla circolazione del complesso deve essere annotata sulla  carta  di
circolazione del rimorchio  o  del  semirimorchio  con  le  modalita'
dettate dalle prescrizioni predette.