Art. 219 (Art. 63 Cod. Str.)
(Valore massimo della massa rimorchiabile e sua determinazione.
Procedure per l'agganciamento dei rimorchi)
1. Il valore massimo ammissibile della massa rimorchiabile, nonche'
le modalita' e le procedure per l'agganciamento dei rimorchi sono
stabiliti nell'appendice III al presente titolo.
2. Il Ministro dei trasporti, con proprio provvedimento, puo'
emanare disposizioni per l'indicazione, sulla carta di circolazione
dei rimorchi o dei semirimorchi, dei tipi o delle classi di
appartenenza delle motrici idonee al traino degli stessi, in
relazione alle caratteristiche necessarie a garantire le condizioni
di sicurezza di circolazione del complesso e della capacita' di
trazione della motrice.
3. Gli abbinamenti di veicoli che, singolarmente o nel complesso,
superino i limiti stabiliti dagli articoli 61 o 62 del codice sono
consentiti, a seguito di visita e prova da effettuarsi presso un
ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C., nel
rispetto delle condizioni previste al comma 6, dell'appendice IV al
presente titolo con esclusione dei punti e) ed f) dello stesso comma,
nonche' delle altre prescrizioni dettate in proposito dal Ministero
dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C. L'autorizzazione
alla circolazione del complesso deve essere annotata sulla carta di
circolazione del rimorchio o del semirimorchio con le modalita'
dettate dalle prescrizioni predette.