Art. 121. 
     Moduli di organizzazione didattica ed organico dei docenti 
 
  1. L'organico provinciale e' annualmente determinato sulla base del
fabbisogno  di  personale  docente  derivante  dall'applicazione  dei
successivi commi e dalle esigenze di  integrazione  dei  soggetti  in
condizione di handicap e di funzionamento delle scuole o  istituzioni
con  finalita'  speciali  e  ad  indirizzo  didattico  differenziato,
nonche' da quanto previsto dall'articolo 130. 
  2. Al fine di consentire la realizzazione degli obiettivi educativi
indicati  dai  programmi  vigenti,  l'organico  di  ciascun   circolo
didattico della scuola elementare, e' costituito: 
    a) da un numero di posti pari al  numero  delle  classi  e  delle
pluriclassi; 
    b) da un ulteriore numero di posti in ragione  di  uno  ogni  due
classi e, ove possibile, pluriclassi. 
  3.  I  docenti  sono  utilizzati   secondo   moduli   organizzativi
costituiti da tre docenti su due classi  nell'ambito  del  plesso  di
titolarita' o di plessi diversi del circolo;  qualora  cio'  non  sia
possibile, sono utilizzati nel plesso di titolarita'  secondo  moduli
costituiti da quattro docenti su tre classi, in modo da assicurare in
ogni scuola l'orario di attivita' didattica di cui all'articolo 129. 
 4. I posti di sostegno sono determinati a norma dell'articolo 443.