Art. 122. Formazione delle classi 1. Alla formazione delle classi provvede il direttore didattico sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo e delle proposte del collegio dei docenti. 2. Sono abrogate le norme legislative e regolamentari relative alla distinzione delle classi della scuola elementare in maschili e femminili. 3. In caso di presenza di alunni stranieri si procede ai sensi dell'articolo 115, comma 4.