Art. 122. 
                       Formazione delle classi 
 
  1. Alla formazione delle classi  provvede  il  direttore  didattico
sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo  e
delle proposte del collegio dei docenti. 
  2. Sono abrogate le norme legislative e regolamentari relative alla
distinzione delle  classi  della  scuola  elementare  in  maschili  e
femminili. 
  3. In caso di presenza di alunni  stranieri  si  procede  ai  sensi
dell'articolo 115, comma 4.