Art. 123. 
                         Programmi didattici 
 
  1.  Le  materie  d'insegnamento  ed  i  programmi  per  la   scuola
elementare sono stabiliti, in quanto non determinino nuove spese, con
decreti del Ministro della pubblica istruzione, sentito il  Consiglio
nazionale della pubblica istruzione. 
  2. I programmi per l'insegnamento della  religione  cattolica  sono
adottati in conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 309. 
  3. Per i programmi della scuola elementare non statale si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 343.