Art. 123. Programmi didattici 1. Le materie d'insegnamento ed i programmi per la scuola elementare sono stabiliti, in quanto non determinino nuove spese, con decreti del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. 2. I programmi per l'insegnamento della religione cattolica sono adottati in conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 309. 3. Per i programmi della scuola elementare non statale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 343.