Art. 126. Attivita' integrative e di sostegno 1. Ferma restando l'unita' di ciascuna classe, al fine di agevolare l'attuazione del diritto allo studio e la promozione della piena formazione della personalita' degli alunni, la programmazione educativa puo' comprendere attivita' scolastiche integrative organizzate per gruppi di alunni della classe oppure di classi diverse anche allo scopo di realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni. 2. Nell'ambito di tali attivita' la scuola attua interventi di sostegno per l'integrazione, ai sensi degli articoli 312 e seguenti, degli alunni in situazione di handicap. 3. Il collegio dei docenti elabora, entro il secondo mese dell'anno scolastico, il piano delle attivita' di cui al comma 1 sulla base dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo e delle proposte dei consigli di interclasse, tenendo conto per la realizzazione del piano, delle unita' di personale docente comunque assegnate alla direzione didattica nonche' delle disponibilita' edilizie e assistenziali e delle esigenze ambientali. 4. Il suddetto piano viene periodicamente verificato e aggiornato dallo stesso collegio dei docenti nel corso dell'anno scolastico. 5. I consigli di interclasse si riuniscono almeno ogni bimestre per verificare l'andamento complessivo dell'attivita' didattica nelle classi di loro competenza e proporre gli opportuni adeguamenti del programma di lavoro didattico.