Art. 127. Docenti di sostegno 1. Al fine di realizzare interventi atti a superare particolari situazioni di difficolta' di apprendimento determinate da handicap, si utilizzano docenti di sostegno il cui organico e' determinato a norma dell'articolo 443 del presente testo unico, ed i cui compiti devono essere coordinati, nel quadro della programmazione dell'azione educativa, con l'attivita' didattica generale. 2. I docenti di sostegno fanno parte integrante dell'organico di circolo ed in esso assumono la titolarita'. Essi, dopo cinque anni di appartenenza al ruolo dei docenti di sostegno, possono chiedere il trasferimento al ruolo comune, nel limite dei posti disponibili e vacanti delle dotazioni organiche derivanti dall'applicazione dei commi 5, 7 e 8 dell'articolo 133 del presente testo unico. 3. I docenti di sostegno assumono la contitolarita' delle classi in cui operano; collaborano con i docenti del modulo organizzativo di cui all'articolo 121, con i genitori e, con gli specialisti delle strutture territoriali, per programmare ed attuare progetti educativi personalizzati; partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attivita' di competenza dei consigli di interclasse e dei collegi dei docenti. 4. L'utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi dei prescritti titoli di specializzazione e' consentito, nei modi previsti dall'articolo 455, unicamente qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati. 5. Nell'ambito dell'organico di circolo puo' essere prevista l'utilizzazione fino a un massimo di ventiquattro ore di un docente, fornito di titoli specifici o di esperienze in campo psicopedagogico, con il compito di intervenire nella prevenzione e nel recupero, agevolare l'inserimento e l'integrazione degli alunni in situazione di difficolta' e interagire con i servizi specialistici e ospedalieri del territorio, nel rispetto delle funzioni di coordinamento e rappresentativita', del direttore didattico. A tal fine, il collegio dei docenti, in sede di programmazione, propone al direttore didattico i necessari adattamenti in materia di costituzione dei moduli. 6. L'esperienza di integrazione degli alunni portatori di handicap e' oggetto di verifiche biennali compiute dal Ministro della pubblica istruzione che riferisce al Parlamento e, sulla base delle stesse, impartisce adeguate disposizioni.