Art. 129. 
                  Orario delle attivita' didattiche 
 
  1. L'orario delle attivita' didattiche nella scuola  elementare  ha
la durata di ventisette ore settimanali, elevabili fino ad un massimo
di trenta ore in relazione a quanto previsto dal comma 7. 
  2. Per le classi terze, quarte e quinte  l'adozione  di  un  orario
delle attivita' didattiche superiore alle ventisette ore settimanali,
ma comunque entro il limite delle trenta ore, puo'  essere  disposta,
oltre che in relazione a quanto  previsto  dal  comma  7,  anche  per
motivate  esigenze  didattiche  ed  in  presenza   delle   necessarie
condizioni organizzative, sempreche' la  scelta  effettuata  riguardi
tutte le predette classi del plesso. 
  3. Dall'orario delle attivita' didattiche di cui ai commi 1 e 2 del
presente articolo e' escluso il  tempo  eventualmente  dedicato  alla
mensa e al trasporto. 
  4. Nell'organizzazione dell'orario  settimanale,  i  criteri  della
programmazione  dell'attivita'  didattica  devono,  in   ogni   caso,
rispettare una congrua ripartizione del  tempo  dedicato  ai  diversi
ambiti disciplinari senza sacrificarne alcuno. 
  5. I consigli di circolo definiscono le  modalita'  di  svolgimento
dell'orario delle attivita' didattiche scegliendo, sulla  base  delle
disponibilita' strutturali, dei servizi funzionanti, delle condizioni
socio-economiche delle famiglie, fatta  salva  comunque  la  qualita'
dell'insegnamento-apprendimento, fra le seguenti soluzioni: 
    a) orario antimeridiano e pomeridiano  ripartito  in  sei  giorni
della settimana; 
    b) orario antimeridiano e pomeridiano ripartito in cinque  giorni
della settimana. 
  6. Fino alla predisposizione delle necessarie strutture  e  servizi
e' consentito  adottare  l'orario  antimeridiano  continuato  in  sei
giorni della settimana. 
  7. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione  e'  disposto
un ulteriore aumento di orario in relazione alla graduale attivazione
dell'insegnamento della lingua straniera.