Art. 130. 
                  Progetti formativi di tempo lungo 
 
  1. Possono realizzarsi, su  richiesta  delle  famiglie,  anche  per
gruppi di alunni di classi diverse, attivita' di arricchimento  e  di
integrazione degli insegnamenti curriculari alle seguenti condizioni: 
    a) che l'orario complessivo settimanale di attivita'  non  superi
le trentasette ore, ivi compreso il "tempo-mensa"; 
    b)  che  vi  siano  le   strutture   necessarie   e   che   siano
effettivamente funzionanti; 
    c) che il numero degli alunni interessati non sia  inferiore,  di
norma, a venti; 
    d) che la copertura dell'orario sia assicurata per l'intero  anno
con lo svolgimento, da parte dei docenti contitolari delle classi cui
il progetto si riferisce, di tre ore di servizio in aggiunta a quelle
stabilite per l'orario settimanale  di  insegnamento,  nei  limiti  e
secondo le modalita' stabilite in sede di  contrattazione  collettiva
o,  nel  caso   di   mancata   disponibilita'   degli   stessi,   con
l'utilizzazione, limitata  alle  ore  necessarie,  di  altro  docente
titolare  del  plesso  o  del  circolo,   tenuto   al   completamento
dell'orario di insegnamento; ovvero, qualora non si verifichino dette
condizioni, con l'utilizzazione di altro docente di ruolo disponibile
nell'organico provinciale. 
  2. Le attivita' di tempo pieno, di cui all'articolo 1  della  legge
24 settembre 1971, n. 820, potranno proseguire, entro il  limite  dei
posti  funzionanti  nell'anno  scolastico  1988-1989,  alle  seguenti
condizioni: 
    a)  che  esistano   le   strutture   necessarie   e   che   siano
effettivamente funzionanti; 
    b) che l'orario settimanale, ivi compreso il  "tempo-mensa",  sia
stabilito in quaranta ore; 
    c)  che  la  programmazione  didattica  e  l'articolazione  delle
discipline  siano  uniformate  ai  programmi   vigenti   e   che   l'
organizzazione didattica preveda  la  suddivisione  dei  docenti  per
ambiti disciplinari come previsto dall'articolo 128. 
  3. I posti  derivanti  da  eventuali  soppressioni  delle  predette
attivita'  di  tempo  pieno  saranno  utilizzati  esclusivamente  per
l'attuazione dei moduli organizzativi di cui all'articolo 121. 
 
          Nota all'art. 130:
             -  Il  testo  dell'art. 1 della legge n. 820/1971 (Norme
          sull'ordinamento della scuola elementare e sulla immissione
          in ruolo degli insegnanti della scuola elementare  e  della
          scuola materna statale) e' il seguente:
             "Art.   1.  -  Le  attivita'  integrative  della  scuola
          elementare, nonche' gli insegnamenti speciali, con lo scopo
          di   contribuire   all'arricchimento    della    formazione
          dell'alunno  e all'avvio della realizzazione della scuola a
          tempo  pieno,  saranno  svolti  in  ore aggiuntive a quelle
          costituenti il normale  orario  scolastico,  con  specifico
          compito, da insegnanti elementari di ruolo.
             Il   conseguimento  dello  scopo  di  cui  sopra  dovra'
          scaturire dalla  collaborazione,  anche  mediante  riunioni
          periodiche,  degli  insegnanti  delle  singole  classi e di
          quelli delle attivita'  integrative  e  degli  insegnamenti
          speciali.
             Per  ogni  venticinque  ore  settimanali  destinate alle
          attivita' e agli insegnamenti di  cui  al  primo  comma  e'
          istituito un posto di insegnante elementare di ruolo.
             A  partire dall'anno scolastico 1971-72, il Ministro per
          la  pubblica  istruzione  e'  autorizzato   ad   istituire,
          all'inizio  di  ogni  anno  scolastico,  per  ogni  singola
          provincia, il numero dei posti necessari ed a stabilire con
          proprio decreto, sentita la  terza  sezione  del  Consiglio
          superiore, direttive di orientamento per le attivita' e gli
          insegnamenti di cui al primo comma.
             Entro  il  31 dicembre di ogni anno, a partire dall'anno
          scolastico successivo a quello in cui entrera' in vigore la
          presente legge, il  Ministro  per  la  pubblica  istruzione
          riferisce  al  Parlamento  sui risultati della applicazione
          delle norme di cui al presente articolo".