Art. 132. 
          Piano straordinario pluriennale di aggiornamento 
 
  1.  Ad  integrazione  dei  normali  programmi   di   attivita'   di
aggiornamento, di cui agli articoli 282,  283  e  284,  in  relazione
all'attuazione dei nuovi programmi di cui al decreto  del  Presidente
della Repubblica 12 febbraio 1985, n. 104  e  del  nuovo  ordinamento
previsto dal presente capo, il  Ministro  della  pubblica  istruzione
attua, con la  collaborazione  delle  Universita'  e  degli  Istituti
regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento  educativi,  un
programma straordinario di  attivita'  di  aggiornamento  con  durata
pluriennale per tutto il personale ispettivo, direttivo e docente, da
realizzarsi nei limiti degli stanziamenti a tal fine  iscritti  nello
stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione. 
  2. A tal fine i provveditori agli studi,  avvalendosi  anche  degli
ispettori  tecnici  e  dei  direttori  didattici,  collaborano   alla
gestione dei piani di cui al comma  1  e  determinano  i  periodi  di
esonero dal servizio eventualmente necessari. 
  3. Le iniziative di aggiornamento,  opportunamente  articolate  per
ambiti disciplinari onde consentire la migliore rispondenza a  quanto
stabilito  dall'articolo  128  devono   assicurare   la   complessiva
acquisizione degli obiettivi fissati dai nuovi programmi, di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1985, n. 104,  ed
offrire ai docenti momenti di approfondimento della programmazione  e
dello svolgimento dell'attivita' didattica. In  una  fase  successiva
del piano saranno  attivati  corsi  di  aggiornamento  sulle  singole
discipline per consentire ai docenti  approfondimenti  ulteriori,  in
base alle loro propensioni o attitudini professionali. 
  4. Ad  integrazione  di  quanto  previsto  nei  commi  1,  2  e  3,
universita',  associazioni  professionali  e  scientifiche,  enti   e
istituzioni a carattere  nazionale  e  che  abbiano,  fra  gli  scopi
statutari, la formazione professionale dei docenti, possono stipulare
convenzioni con gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione  e
aggiornamento educativi per la gestione di progetti di  aggiornamento
che  siano   riconosciuti   di   sicuro   interesse   scientifico   e
professionale e di specifica utilita' ai fini del piano  pluriennale.
Il  Ministro  della  pubblica  istruzione,  con  propria   ordinanza,
stabilisce le modalita' per la stipula delle  convenzioni  nonche'  i
requisiti tecnico-scientifici e operativi che devono essere posseduti
dalle associazioni, dagli enti ed istituzioni. 
  5. Qualora non sussista la possibilita' di provvedere alle esigenze
di servizio, conseguenti  all'attuazione  del  piano  pluriennale  di
aggiornamento, nell'ambito del circolo, con personale disponibile  ai
sensi  dell'articolo  121,  si  procede  alla  nomina  di   supplenti
temporanei in sostituzione dei docenti impegnati nelle  attivita'  di
aggiornamento. 
  6. Analogamente e' consentito procedere alla  nomina  di  supplenti
temporanei, verificandosi  le  condizioni  di  cui  al  comma  5,  in
sostituzione dei docenti  chiamati  a  prestare  la  loro  opera  per
l'attuazione del piano pluriennale di aggiornamento  in  qualita'  di
docenti, di esperti, di animatori, di conduttori  dei  gruppi  o  per
qualsiasi altra funzione prevista dal progetto approvato. 
 
          Nota all'art. 132:
             - Il D.P.R. n. 104/1985, reca:  Approvazione  dei  nuovi
          programmi didattici per la scuola primaria.