Art. 134. 
           Relazione sull'attuazione del nuovo ordinamento 
 
  1. Entro il mese di marzo di  ciascun  anno,  i  provveditori  agli
studi trasmettono al Ministro della pubblica istruzione ed alla Corte
dei conti una  relazione  finanziaria  sugli  oneri  sostenuti  nella
provincia di propria  competenza  nell'ultimo  anno  scolastico,  per
l'attuazione del nuovo ordinamento previsto  dal  presente  capo.  La
Corte dei conti, in sede di relazione al  Parlamento  sul  rendiconto
generale dello Stato,  riferisce  in  apposita  sezione  sui  profili
finanziari, a  livello  provinciale,  connessi  all'attuazione  delle
disposizioni di cui al presente capo. 
  2. Entro quattro anni a partire  dall'inizio  dell'anno  scolastico
1990-91,  il  Ministro  della  pubblica   istruzione   riferisce   al
Parlamento  sui  risultati  conseguiti  nell'attuazione   del   nuovo
ordinamento della scuola  elementare,  anche  al  fine  di  apportare
eventuali modifiche.