Art. 78. 
                       Valutazione del rischio 
  1. Il datore di  lavoro,  nella  valutazione  del  rischio  di  cui
all'art. 4, comma 1, tiene conto di tutte le informazioni disponibili
relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalita'
lavorative, ed in particolare: 
    a) della classificazione degli agenti biologici che presentano  o
possono presentare un pericolo per la salute umana  quale  risultante
dall'allegato XI o, in assenza, di quella effettuata  dal  datore  di
lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili  e  seguendo  i
criteri di cui all'art. 75, commi 1 e 2; 
    b) dell'informazione sulle malattie che possono essere contratte;
c) dei potenziali effetti allergici e tossici; 
    d) della conoscenza di una patologia della quale  e'  affetto  un
lavoratore, che e' da porre  in  correlazione  diretta  all'attivita'
lavorativa svolta; 
    e) delle eventuali ulteriori situazioni rese note  dall'autorita'
sanitaria competente che possono influire sul rischio; 
    f)  del  sinergismo  dei  diversi  gruppi  di  agenti   biologici
utilizzati. 
  2. Il datore di lavoro, in relazione al rischio  accertato,  adotta
le  misure  protettive  e  preventive  di  cui  al  presente  titolo,
adattandole alle particolarita' delle situazioni lavorative. 
  3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al
comma  1  in  occasione  di   modifiche   dell'attivita'   lavorativa
significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in
ogni caso, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata. 
  4. Nelle attivita', quali quelle riportate a titolo esemplificativo
nell'allegato IX, che, pur non comportando la  deliberata  intenzione
di operare con agenti biologici,  possono  implicare  il  rischio  di
esposizioni dei lavoratori agli stessi,  il  datore  di  lavoro  puo'
prescindere dall'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli
80, 81, commi 1 e 2, 82, comma 3, e 86,  qualora  i  risultati  della
valutazione  dimostrano  che  l'attuazione  di  tali  misure  non  e'
necessaria. 
  5. Il documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3,  e'  integrato  dai
seguenti dati: 
    a) le fasi del procedimento lavorativo che comportano il  rischio
di esposizione ad agenti biologici; 
    b) il numero dei lavoratori addetti alle fasi di cui alla lettera
a); 
    c) le generalita' del responsabile del servizio di prevenzione  e
protezione dai rischi; 
    d) i metodi e le procedure lavorative adottate, nonche' le misure
preventive e protettive applicate; 
    e) il programma di emergenza per  la  protezione  dei  lavoratori
contro i rischi di esposizione ad un agente biologico del gruppo 3  o
del gruppo 4, nel caso di un difetto nel contenimento fisico. 
  6.  Il  rappresentante  per  la  sicurezza  e'   consultato   prima
dell'effettuazione della valutazione di cui al comma 1 ed ha  accesso
anche ai dati di cui al comma 5.