Art. 79. 
             Misure tecniche, organizzative, procedurali 
  1. In tutte le  attivita'  per  le  quali  la  valutazione  di  cui
all'art. 78 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori  il  datore
di lavoro attua misure tecniche,  organizzative  e  procedurali,  per
evitare ogni esposizione degli stessi ad agenti biologici. 
  2. In particolare, il datore di lavoro: 
    a) evita l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, se  il  tipo
di attivita' lavorativa lo consente; 
    b) limita  al  minimo  i  lavoratori  esposti,  o  potenzialmente
esposti, al rischio di agenti biologici; 
    c) progetta adeguatamente i processi lavorativi; 
    d) adotta  misure  collettive  di  protezione  ovvero  misure  di
protezione individuali qualora non sia possibile  evitare  altrimenti
l'esposizione; 
    e) adotta misure igieniche per prevenire e ridurre al  minimo  la
propagazione accidentale di un agente biologico fuori  dal  luogo  di
lavoro; 
    f)  usa  il   segnale   di   rischio   biologico,   rappresentato
nell'allegato X, e altri segnali di avvertimento appropriati; 
    g) elabora idonee procedure per prelevare, manipolare e  trattare
campioni di origine umana ed animale; 
    h) definisce procedure di emergenza per affrontare incidenti; 
    i) verifica la presenza di agenti biologici sul luogo  di  lavoro
al di  fuori  del  contenimento  fisico  primario,  se  necessario  o
tecnicamente realizzabile; 
    l)   predispone   i   mezzi   necessari    per    la    raccolta,
l'immagazzinamento e lo smaltimento  dei  rifiuti  in  condizioni  di
sicurezza,   mediante   l'impiego   di   contenitori   adeguati    ed
identificabili eventualmente  dopo  idoneo  trattamento  dei  rifiuti
stessi; 
    m) concorda procedure per la manipolazione  ed  il  trasporto  in
condizioni di sicurezza di agenti biologici all'interno del luogo  di
lavoro.